F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 7. RICORSO A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. BOYS FOGGIA/GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 17.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 10.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007
7. RICORSO A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. BOYS FOGGIA/GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 17.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 10.5.2007)
Il Presidente del Comitato Provinciale di Foggia della F.I.G.C, settore Giovanile e Scolastico, denunciava, con missiva in data 27.2.2007, al Giudice Sportivo del predetto Comitato che nella gara tra la A.C. Boys Foggia e la A.S.D. Gioventù Calcio Foggia, disputatasi il giorno 12.2.2007, la A.C. Boys Foggia aveva impiegato il calciatore Cristian Di Palma che risultava non essere stato tempestivamente tesserato perché la relativa richiesta era stata inoltrata al competente Ufficio solamente lo stesso giorno in cui aveva avuto luogo l’incontro. Il Giudice Sportivo trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo di II grado del Comitato Regionale Puglia, ritenuto competente. Quest’ultimo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 10.5.2007, pur riconoscendo che il calciatore Cristian Di Palma era stato irregolarmente impiegato dal A.C. Boys Foggia nella gara del 17.2.2007 contro la A.S.D. Gioventù Calcio Foggia, non applicava la sanzione della perdita della gara a carico della prima società in quanto il deferimento da parte del Presidente del Comitato Provinciale di Foggia, dal quale aveva preso l’avvio il procedimento di Giustizia Sportiva, era
tardivo. Avverso tale decisione la A.S.D. Calcio Foggia ha presentato tempestivo ricorso a questa Commissione di Appello Federale lamentando che il Giudice Sportivo di 2° Grado si fosse pronunciato con motivazioni contraddittorie e contrarie alle normative sportive in vigore e chiedendo che a carico della A.C. Boys Foggia venisse comminata la sanzione della perdita della gara in discussione per 0-3. Il ricorso non è fondato. La sanzione della perdita della gara per l’irregolare impiego del calciatore Cristian Di Palma da parte della A.C. Boys Foggia non può essere inflitta a quest’ultima società per vizio procedurale iniziale costituito dal tardivo deferimento da parte del Presidente del Comitato Provinciale di Foggia. Invero quest’ultimo ha deferito al Giudice Sportivo la A.C. Boys Foggia per l’irregolarità verificatasi nell’incontro del 17.2.2007 con comunicazione del 27.2.2007 e perciò nel decimo giorno successivo alla gara laddove l’art. 25 n. 5 C.G.S. impone che il deferimento sia effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Di qui l’improcedibilità dell’azione nei confronti della A.C. Boys Foggia come correttamente rilevato nella delibera impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio Foggia di Foggia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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