F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 10. RICORSO POL. RAPID TORINO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAPID TORINO/DYNAMO MONCALIERI DEL 20.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Com. Uff. n. 45 del 31.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007
10. RICORSO POL. RAPID TORINO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAPID TORINO/DYNAMO MONCALIERI DEL 20.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Com. Uff. n. 45 del 31.5.2007)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta –, con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 45 del 31.5.2007, stabiliva, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S. Dynamo Moncalieri, di infliggere alla società A.S.D. Polisportiva Rapid Torino, ai sensi dell’art. 12, C.G.S., la punizione sportiva della sconfitta della gara, con il punteggio di 0-3. La decisione aveva per oggetto la gara Rapid Torino/Dynamo Moncalieri, disputata il 20.5.2007, nell’ambito dei Play-Off del Campionato di seconda categoria, organizzato dal Comitato Provinciale di Torino. Affermava, nel ricorso, la società Dynamo Moncalieri che la Rapid Torino avrebbe utilizzato, nel corso della citata gara, un calciatore – Palma Matteo – squalificato per recidività dal Giudice Sportivo nel corso della penultima gara di campionato. Calciatore, in altri termini, che non potevano partecipare alla gara del 20.5.2007, perché colpito da sanzione disciplinare. La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso e, per l’effetto, irrogava alla Rapid Torino la sanzione della sconfitta per 0-3. Avverso la decisione propone ricorso la A.S.D. Polisportiva Rapid Torino. La difesa della Rapid Torino svolge unico motivo di ricorso, che può così riassumersi: non avere, la Commissione Disciplinare, fatto corretta applicazione dell’art. 14, comma 12, lett. b), C.G.S., nella parte in cui prescrive che le squalifiche per recidiva comminate nell’ultima giornata di campionato vanno scontate nella stagione successiva. Il ricorso non merita accoglimento. Giova qui rammentare che l’art. 14, comma 12, lett. b), invocato dalla Rapid Torino, dispone che solo le squalifiche comminate “nell’ultima giornata di campionato” siano da scontare nella stagione successiva. Nel caso in esame, come chiaramente si legge nel Com. Uff. n. 43 del 10.5.2007, il calciatore Palma Matteo della Rapid Torino fu squalificato in seguito a provvedimento disciplinare, emesso nel corso della penultima giornata di campionato, disputata il 29.4.2007. A nulla vale rilevare in senso contrario – come, invece, si prova di fare la difesa della ricorrente – che il Com. Uff. n. 43 fu pubblicato in momento successivo alla disputa della gara di Play-Off; che, in altri termini, la Rapid Torino seppe della squalifica di Palma dopo il 20.5.2007. La pubblicazione del provvedimento disciplinare sul Com. Uff. svolge, infatti, mera funzione di pubblicità notizia: essa pubblicazione non è costitutiva della sanzione a carico del calciatore, ma solo giova a rendere conoscibile il provvedimento al pubblico indistinto. Il provvedimento sanzionatorio è non solo valido, bensì pure pienamente efficace dalla data in cui fu deciso: ovvero, nel caso in esame, dal 10.5.2007. Il periodo di squalifica copriva, dunque, anche la gara di Play-Off, svoltasi il 20.5.2007. In altri termini: poiché la squalifica traeva fonte da un provvedimento emesso nella penultima – e non ultima - giornata, essa ben doveva scontarsi, ove possibile, nella stagione in corso. Essendo stata la Rapid Torino ammessa ai play-off, la squalifica si estendeva quindi anche alle gare di quest’ultima fase della stagione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Rapid Torino di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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