F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 11/06/2007 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: – DI COLA BRUNO, VICE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S..

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 11/06/2007 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - DI COLA BRUNO, VICE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.. La Procura Federale ha deferito il signor Bruno Di Cola (gia componente del Comitato Nazionale A.I.A. ed attualmente vice presidente della stessa associazione) per rispondere della violazione dei doveri di lealta e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. Al Di Cola si contesta: - di avere partecipato alla gara assicurativa 2004 L.N.D. come agente della Fondiaria Assicurazioni di Avezzano, pur svolgendo allo stesso tempo l'incarico di consulente assicurativo della Lega stessa e pertanto in posizione di potenziale conflitto di interessi, omettendo altresì di astenersi anche in considerazione del fatto che in tale gara venne presentata offerta dalla Carige Assicurazioni (poi aggiudicataria) di cui era agente in Avezzano il signor Antonangelo, soggetto intimamente collegato agli interessi economici del signor Bruno Di Cola, in quanto socio della moglie signora Maria Pia Rovini, della figlia Loredana Di Cola e dello stesso Di Cola. - di avere partecipato alla gara assicurativa 2004 F.I.G.C., svolgendo la funzione di membro della Commissione Aggiudicatrice della gara stessa, nella quale era direttamente interessato come concorrente, direttamente o per il tramite di familiari e soci in affari e pertanto in posizione di evidente conflitto di interessi, omettendo di astenersi visto che alla licitazione partecipava sia la Fondiaria SAI, Agenzia di Avezzano (assicuratore la figlia Loredana Di Cola), sia l'aggiudicataria Carige Assicurazioni (assicuratore signor Marco Antonangelo, socio della moglie del signor Di Cola, signora Maria Pia Rovini, della figlia Loredana Di Cola e dello stesso Di Cola). La C.A.F., letti gli atti e sentite le parti, osserva: 1. Primo capo di incolpazione. In fatto e stato accertato che il Di Cola aveva ricevuto un incarico di consulenza assicurativa da parte della L.N.D. e che egli rivestiva tale incarico all'epoca in cui fu indetta una gara per la stipulazione di una polizza a copertura dei rischi relativi all'attività sportiva che si svolgeva nell'ambito di detta Lega. E stato altresì accertato che all'epoca il Di Cola aveva un interesse nell'agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara. Non v'e, invece, prova certa che egli avesse interessi attuali [in effetti risulta che li aveva avuti nel passato] nell'Agenzia Carige di Avezzano, che e poi risultata vincitrice della gara. Poiché questi sono i fatti accertati il Di Cola deve essere prosciolto dalla prima incolpazione. In linea teorica v'e sicuramente una situazione di conflittualità tra la posizione del consulente assicurativo, il quale deve curare gli interessi della parte conferente l'incarico, e la posizione di partecipante ad una gara assicurativa indetta da quest'ultima parte. Tuttavia, tale situazione di conflittualità non si risolve in una violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., atteso che nella specie il Di Cola aveva ricevuto l'incarico di consulente non nella veste di tesserato della F.I.G.C. e quindi di soggetto tenuto all'osservanza delle norme federali, ma soltanto in virtù della sua qualità di soggetto esperto nel campo assicurativo. In sostanza, nella specie, manca ogni nesso di causalità tra la qualità di tesserato del Di Cola ed il fatto che gli viene addebitato con il primo capo di incolpazione. 2. Secondo capo di incolpazione. In fatto e stato accertato che il Di Cola era stato nominato dal Comitato di gestione della F.I.G.C. membro della Commissione Aggiudicatrice della gara relativa alla stipulazione di una polizza infortuni e responsabilità civile per conto della stessa Federazione e che in tale qualità aveva partecipato all'aggiudicazione. E stato altresì accertato che all'epoca il Di Cola aveva un interesse nell'agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara. Non v'e, invece, prova certa che egli avesse interessi attuali [in effetti risulta che li aveva avuti nel passato] nell'agenzia Carige di Avezzano, che e poi risultata vincitrice della gara. Per questo capo di incolpazione deve essere affermata la responsabilità del Di Cola per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.. Invero, a differenza di quanto osservato con riferimento al primo capo di incolpazione, in questo caso non viene in rilievo la qualità di consulente assicurativo del Di Cola, ma la sua qualità di tesserato della F.I.G.C., che proprio per ciò e in ragione anche della sua esperienza assicurativa, ricevette l'incarico di far parte della Commissione Aggiudicatrice. Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la qualità di tesserato, in funzione della quale e stato conferito l'incarico di far parte della Commissione Aggiudicatrice e l'attività svolta nell'ambito della Commissione. Non v'e poi dubbio in ordine alla posizione di conflitto tra la qualità di membro della Commissione Aggiudicatrice e quella di soggetto che ha interesse in una delle societaà partecipanti alla gara. E, infine, non discutibile che il comportamento ascritto al Di Cola configuri la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., perche certamente non improntato a correttezza e probità. Ne e sostenibile che il comportamento che si contesta al Di Cola non sia riferibile all'attività sportiva, atteso che l'art. 1, comma 1, C.G.S. fa riferimento a .ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. e quindi anche a rapporti che, pur non concernendo direttamente l'attività sportiva, abbia con questa un rapporto di derivazione o di connessione, con la conseguenza che l'attività diretta a conseguire la copertura assicurativa relativa all'attività sportiva posta in essere nell'ambito della Federazione deve ritenersi .riferibile all'attività sportiva.. Non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui il Di Cola avrebbe dimostrato la sua buona fede avendo fatto presente, prima di ricevere l'incarico di far parte della Commissione Aggiudicatrice, la propria situazione al signor Luigi Ludovici che ne avrebbe riferito alla direzione generale senza peraltro che tale situazione fosse ritenuta di ostacolo, e successivamente, dopo la nomina a membro della Commissione, rappresentata la situazione di conflitto, ormai conclamata, ad uno dei membri della Commissione. Invero, una volta verificatasi la situazione di conflitto di interessi, riconosciuta dalla stesso Di Cola, egli avrebbe dovuto astenersi dallo svolgimento dell'attività o quanto meno richiedere ed ottenere una riconferma della nomina dallo stesso organo che gli aveva conferito l'incarico. L'affermazione della responsabilità del Di Cola in ordine al solo secondo capo di incolpazione comporta la sanzione della inibizione che si ritiene equo determinare nella misura di giorni novanta. Per questi motivi la C.A.F., visto l’atto di deferimento e gli atti del procedimento, dichiara la responsabilità disciplinare del signor Di Cola Bruno ed infligge allo stesso, la sanzione dell’inibizione per giorni 90.
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