F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: – CARDINALE ALESSANDRO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 1, C.G.S. E 12, COMMI 1, 4 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, ANCHE IN RELAZIONE AL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO AGENTI.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - CARDINALE ALESSANDRO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 1, C.G.S. E 12, COMMI 1, 4 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, ANCHE IN RELAZIONE AL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO AGENTI. Con provvedimento del 18.4.2007, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare il dott. Cardinale Alessandro, agente di calciatori, chiamandolo a rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12, comma 1, 4 e 5, Reg. Ag. Calciatori. Il Procuratore citava pure, quale strumento di interpretazione delle norme regolamentari, il Codice di Comportamento, allegato al Regolamento. La vicenda muove da una denuncia, inoltrata alla Lega di Serie C il 12.8.2005, dal signor Giuseppe Coppo, allora presidente del Casale Calcio. Esponeva il Coppo che, nel corso del ritiro estivo del luglio 2005, egli era venuto a conoscenza del tesseramento di alcuni calciatori con la società Casale: tesseramento illegittimo, essendo stata falsificata la sottoscrizione dello stesso Coppo, il quale era unico titolare del diritto di sottoscrivere contratti con calciatori per conto della società. Il Coppo accusava, in particolare, il d.s. Londrosi, che veniva cosi deferito alla Commissione Disciplinare. La Commissione, con decisione del 22.2.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 229/C, assolveva il Londrosi. La denuncia del Coppo produceva ulteriore effetto. La Lega di serie C adiva, infatti, la Commissione Tesseramenti, affinché essa si pronunciasse sulla sorte dei contratti, conclusi con le sottoscrizioni apocrife. La Commissione, con decisione del 29.9.2005, pubblicata nel Com. Uff. n . 9/D, dichiarava il non luogo a procedere circa l’autenticità delle sottoscrizioni dei contratti conclusi dal Casale con i calciatori Scalzo, Merenda, Gianello e Stocco; reputava, invece, nullo il contratto del 4.7.2005, stipulato dal Casale con il calciatore Fusaro Danilo. Seguivano accertamenti dell’Ufficio Indagini, conclusi con relazione inviata alla F.I.G.C. il 15.6.2006. Nel corso dell’indagine, veniva ascoltato il Fusaro, il quale negava di aver sottoscritto il contratto del 4.7.2005; egli, in particolare, affermava che a sottoscrivere in suo luogo fu, illegittimamente, il procuratore Cardinale Alessandro. La circostanza di fatto veniva confermata dalle testimonianze dei signori Doronzo e Pari, dirigenti dell’A.S. Bari - società di provenienza del Fusaro - entrambi presenti al momento della stipulazione. Alla luce di questi fatti, il Procuratore Federale, con il citato provvedimento del 18.4.2008, deferiva il Cardinale alla Commissione Disciplinare. Il deferimento del Procuratore Federale riposa su due norme: la clausola generale, recata nell’art. 1, comma 1, C.G.S.; l’art. 12, comma 1, 4 e 5 del nuovo Regolamento Agenti Calciatori, anche alla luce del Codice di Condotta Professionale, che costituisce allegato al Regolamento. Entrambe le norme sono volte al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, che inaugurano il Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 12, in particolare, e chiamato ad applicare codesti principi nell’ambito degli agenti di calciatori. Per meglio chiarire e precisare il rapporto tra le due norme, potremmo dire che la prima rappresenta il genere; la seconda, una specie, che si fa carico di tradurre e riempire di contenuto i principi di genere, con riguardo al particolare insieme degli agenti di calciatori. Si spiega cosi il provvedimento del Procuratore, che correttamente si richiama ad entrambe le disposizioni. L’una - si ripete - nient’altro fa che rendere applicabile l’altra ad un particolare settore di attività, quello degli agenti. Scendendo nell’esame dell’art. 12, chiamato a disciplinare i doveri degli agenti, giova segnalare come la norma, al comma 5, si proponga di salvaguardare la volontà espressa dal calciatore. Se egli e legato da un contratto ancora vigente, l’agente e tenuto a non istigarne l’inadempimento o la risoluzione senza giusta causa. La norma assegna primo rilievo al rispetto dei contratti “in essere”: si punisce il semplice “tentativo” dell’agente, non e punto necessario che egli riesca nel proposito di rendere inadempiente il proprio assistito. Lealtà, correttezza e probità qui significano rispetto della volontà, espressa dal calciatore merce la sottoscrizione di un contratto. Su questa linea, si esprime anche il paragrafo IV del Codice di Comportamento, allegato al Regolamento ed espressamente richiamato dall’art. 12, comma 4. La volontà del calciatore e, dunque, il criterio, alla luce del quale valutare il contegno dell’agente. Il quale ha bensì il dovere di ottenere le condizioni di contratto più vantaggiose, di mettere in concorrenza tra loro diverse offerte, di accrescere cioè il valore di mercato del proprio assistito; ma ciò sempre e comunque nel rispetto della volontà del calciatore, il quale resta unico titolare della scelta intorno al proprio futuro professionale. Sotto questo profilo, la falsificazione della firma del giocatore appare, da parte dell’agente, comportamento di particolare gravita. Egli, in violazione della disciplina esaminata, giunge fino a sostituire la propria volontà a quella del calciatore, cosi violando i principi di lealtà, correttezza e probità, enunciati sia dal C.G.S. sia dal Regolamento. Nel caso in esame, sembra che l’agente Cardinale sia incorso in queste violazioni. Tanto la dichiarazione del calciatore Fusaro, quanto le testimonianze dei signori Doronzo e Pari, presenti al momento della firma, depongono chiaramente circa la colpevolezza del Cardinale. Per questi motivi la C.A.F. esaminato il deferimento del Procuratore Federale e affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Cardinale Alessandro infligge al medesimo la sospensione dall’Albo per la durata di mesi 6.
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