F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 6. RICORSO C.S. CASARGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. SELVA GASPARE FINO AL 30.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007
6. RICORSO C.S. CASARGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. SELVA GASPARE FINO AL 30.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)
Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia – ha comminato , con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007, al signor Gaspare Selva, allenatore della squadro del Centro Sportivo Casaro, la squalifica fino al 30.3.2010 per aver colpito l’arbitro con una testata al termine dell’incontro tra la squadra della predetta società e quella della Polisportiva Rovinata disputatosi il giorno 25.3.2007. Su reclamo del Centro Sportivo Casargo la Commissione Disciplinare confermava il provvedimento del Giudice Sportivo con la decisione indicata in epigrafe. Avverso quest’ultima decisione il Centro Sportivo Casargo ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale. Il ricorso oggi qui in esame si sostanzia nell’opporre alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Commissione Disciplinare una pretesa mancata valutazione, da parte del Giudice di II grado, della ricostruzione dei fatti prospettata dalla società Casargo e le contraddizioni in cui l’arbitro, nella stesura del proprio rapporto, sarebbe incorso. Le censure cosi formulate non prospettano, dunque, alcuno dei casi in cui sussiste, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., la competenza della C.A.F. e comportano, invece, un nuovo esame del merito che e inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla C.S. Casargo di Casargo (Lecco) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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