F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 7. RICORSO U.S. SANGIUSTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. RICCI FABRIZIO FINO AL 16.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 104 del 18.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 7. RICORSO U.S. SANGIUSTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. RICCI FABRIZIO FINO AL 16.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 104 del 18.5.2007) Con tempestivo e rituale gravame, l’U.S. Sangiustino A.s.d. interponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 104 del 18.5.2007 con la quale il Giudice di II grado, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato, irrogava al sig. Ricci Fabrizio, dirigente dell’odierna appellante, la sanzione dell’inibizione fino al 16.4.2012 per la gratuita e premeditata aggressione nei confronti dell’Arbitro che gli provocava gravi conseguenze fisiche (frattura setto nasale). Tanto premesso, la C.A.F. osserva, preliminarmente, come il reclamo spiegato debba essere dichiarato inammissibile e cio sulla scorta del seguente rilievo. La società Sangiustino offre in sede di legittimità, una diversa ricostruzione fattuale degli eventi posti a base di entrambe le decisioni precedenti, di fatto tentando di introdurre un terzo grado di giudizio non previsto nell’attuale sistema normativo. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla U.S. Sangiustino di Sangiustino (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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