F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/06/2007 6. RICORSO DELLA F.C. SAVELLI 2006 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA SAVELLI/BELVEDERE DEL 10.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 163 del 15.06.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/06/2007 6. RICORSO DELLA F.C. SAVELLI 2006 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA SAVELLI/BELVEDERE DEL 10.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 163 del 15.06.2007) Con il ricorso indicato in epigrafe, la F.C. Savelli 2006 ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla stessa società contro l’esito della gara Play–Off, 2a fase di ritorno, disputata il 10.6.2007 contro il Belvedere Spinello e conclusa con il punteggio di parità per 2 a 2. La inammissibilità era stata motivata sulla base di un duplice rilievo: perché il gravame doveva essere inviato al Giudice Sportivo entro le 24 ore del giorno successivo allo svolgimento della gara e perché non era stata data dimostrazione dell’invio alla controparte di copia dell’atto di impugnazione. Ora la società ricorrente deduce che nel corso della gara in questione la compagine avversaria avrebbe proceduto ad operare sei sostituzioni in luogo delle cinque consentite dal regolamento e di avere avuto notizia di tale irregolarità solo tardivamente in base alla ricezione di una telefonata anonima. Di tale asserita circostanza, peraltro, non offre la benché minima prova, come del resto anche del fatto di aver spedito a mezzo raccomandata a/r copia dell’atto di impugnazione alla società avversaria. La giustificazione formulata non appare in alcun modo dimostrata in punto di fatto e comunque si rivela dal punto di vista giuridico non persuasiva ed immeritevole di essere presa in considerazione, dal momento che la pretesa irregolarità nel numero delle sostituzioni avrebbe dovuto immediatamente e direttamente essere percepita nel corso della gara e come tale fatta contestualmente constatare al direttore di gara: con l’ovvia conseguenza, ove fosse stata disattesa, di un immediato reclamo al giudice sportivo. La impugnata pronuncia di inammissibilità della Commissione Disciplinare appare, pertanto, del tutto esente da vizi, alla luce in particolare del disposto dell’art. 42, 3, secondo cui “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara… sono proposti alla Commissione Disciplinare od al giudice sportivo di secondo grado per il settore per l’attività giovanile e scolastica nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa” ed inoltre “nelle gare di Play-Off e Play-Out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara”. Sicchè il ricorso in esame è da ritenere senz’altro infondato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla F.C. Savelli 2006 di Savelli (Crotone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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