F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 26/06/2007 3. RICORSO DELLA U.S. ARCISATESE AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/ARCISATESE AUDAX DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 26/06/2007 3. RICORSO DELLA U.S. ARCISATESE AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/ARCISATESE AUDAX DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 18.1.2007) Ritenuto che con ricorso in data 22.1.2007 la società U.S. Arcisatese Audax ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., pubblicata nel Com. Uff. n. 26, in data 18.1.2007, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C. Besnatese 1936 relativo alla gara disputata tra le rispettive compagini in data 17.12.2006 a Besnate e nella quale – secondo la reclamante – l’U.S. Arcisatese Audax “avrebbe fatto partecipare il calciatore Paolo Rivetta in posizione irregolare”, ha statuito: a) di comminare alla società Arcisatese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Arcisatese l’ammenda di € 160,00; c) di squalificare il calciatore Paolo Rivetta per 1 gara; d) di inibire a tutto il 18.2.2007 il dirigente accompagnatore sig. Antonino Esposito della società Arcisatese Audax; sul presupposto che “come da lettera dell’Ufficio Tesseramenti in data 14.11.2006 inviata ad entrambe le società il trasferimento del calciatore Rivetta della Besnatese alla Arcisatese risulta nullo e che, pertanto, il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame in favore della Arcisatese Audax”; che nel ricorso proposto a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Arcisatese Audax ha affermato, invece, che “la pratica è stata regolarizzata presso l’Ufficio Tesseramenti del CRL di Milano il giorno 22.11.06 come si può evincere consultando l’archivio informatico del sistema centrale di AS400, infatti in esso è chiaramente visibile che la data del tesseramento risulta essere del 11.11.2006 ed il successivo ultimo movimento, quello del completamento della pratica, il 27.11.2006”, così da essere indotti a ritenere “a tutti gli effetti valido il tesseramento, come ci è stato garantito dal C.R.L. di Milano e dal C.P. di Varese”. Pertanto, la ricorrente ha chiesto alla Commissione d’appello federale “la revoca in toto del provvedimento della Commissione Disciplinare”, dal momento che il Rivetta “aveva diritto alla partecipazione alla gara suddetta”; che la controinteressata A.C. Besnatese ha depositato controdeduzioni al ricorso, richiamando l’annullamento della lista di tesseramento del calciatore Rivetta da parte del C.R.L. come da documento dell’Ufficio Tesseramenti datato 14.11.2006, così che la posizione del calciatore medesimo non poteva in alcun modo essere regolarizzata, come assunto dalla ricorrente ed ha concluso chiedendo alla C.A.F. la conferma della decisione impugnata; che all’esito della riunione del giorno 22.2.2007 questa Commissione ha ritenuto che, ai fini del decidere, fosse pregiudiziale che la Commissione Tesseramenti definisse la posizione del calciatore Paolo Rivetta e la decorrenza del tesseramento del medesimo ed ha disposto, ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. b) C.G.S., la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti, per la pronuncia sulla questione dedotta in parte motiva; che la Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D, in data 24.4. 2007, ha dichiarato “nulla e priva di effetti la lista di trasferimento n. 54152, relativa al calciatore Rivetta Paolo, tra le società A.C. Besnatese 1936 e U.S. Arcisatese Audax”; che all’odierna riunione della Commissione nessuno è comparso, né in rappresentanza della società ricorrente, né in rappresentanza di quella resistente. Considerato che, all’esito della decisione della Commissione Tesseramenti, interpellata incidentalmente secondo quanto stabilito dall’art. 40 C.G.S. già innanzi richiamato, la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., pubblicata nel Com. Uff. n. 26, in data 18.1.2007, è pienamente condivisibile sul piano giuridico e meritevole di conferma anche in questa sede d’appello Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Arcisatese Audax di Arcisatese (Varese) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it