F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON IL CALCIATORE GIOVANNI POMPEI (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 2 del 31.7.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON IL CALCIATORE GIOVANNI POMPEI (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 2 del 31.7.2006)
Il Taranto Calcio S.r.l., nel dicembre 2004, veniva dichiarato fallito dal Tribunale Fallimentare di Taranto. All’uopo, il calciatore Giovanni Pompei, tesserato per il Taranto Calcio nella stagione 2003/2004, preteso creditore della società suindicata per la somma di € 38.831,2, depositava, in data 17 gennaio 2005, istanza di insinuazione al passivo del fallimento. Il Giudice Delegato, esaminata l’istanza, dopo aver rilevato che “il credito e la causale risultano contrastati da quietanza liberatoria in data 8.7.2004”, la rigettava. Peraltro, nel dicembre 2004, il Taranto Sport S.r.l. aveva rilevato dal Tribunale Fallimentare il titolo sportivo del fallito Taranto Calcio S.r.l.. Successivamente, il calciatore Giovanni Pompei, con ricorso del 28.3.2006, dopo aver premesso di “essere stato tesserato in qualità di calciatore, con la società Taranto Calcio S.r.l. per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la quale ha stipulato un contratto economico che prevede il
compenso globale annuo lordo di € 33.170,00 pari ad € 2.764,20 mensili, nonché € 13.427,00 per indennità di trasferta”, di non aver ricevuto dalla società fallita “gli emolumenti relativi alle mensilità che vanno dal settembre 2003 al giugno 2004 … pari ad € 27.642,00 nonché € 11.182,20 per le indennità di trasferta relative alle medesime mensilità, e così complessivamente € 38.831,20”, nonché, che “la nuova società Taranto Sport s.r.l., nel rilevare il titolo sportivo società Taranto Calcio, in data 30.12.2004, ai sensi dell’art. 52 comma 3 N.O.I.F. ha assunto l’obbligo di accollarsi tutti i debiti della precedente dichiarata fallita”, chiedeva al Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C “la condanna della società Taranto Sport S.r.l. al pagamento della somma di € 38.831,20 oltre interessi nella misura prevista dall’Accordo Collettivo per il ritardato pagamento e il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese legali”. Il Collegio Arbitrale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 12/C.A., esponeva che “la società non si costituiva né provvedeva a nominare il proprio arbitro nei termini di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale (di seguito “R.F.C.A”) per cui la segreteria del Collegio Arbitrale, con lettera 17.5.2006, informava dell'accaduto il Presidente della Lega Calcio Serie C, il quale prontamente, con lettera 25.5.2006, provvedeva alla nomina in surroga dell'arbitro di parte nella persona dell'Avv. Matteo Vescovi” e che il Taranto Sport S.r.l. si costituiva, “con memoria difensiva dell'Avv. Raffaele di Ponzio datata 7.7.2006 e trasmessa al Collegio Arbitrale in data 10.7.2006, in cui chiedeva <>, formulando diverse eccezioni sia procedurali che sostanziali … alla riunione del 21.7.2006 il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, tratteneva la vertenza in decisione ed accoglieva il ricorso”. La società Taranto Sport S.r.l., con ricorso spedito il 23.11.2006, proponeva ricorso per revocazione alla Commissione d’Appello Federale chiedendo la revoca, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 C.G.S. punto 1 lett. d) ed e)”, del “lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale Lega Calcio Serie C, in data 20.10.2006, pubblicato nel comunicato n. 12/C.A. del 4.11.2006, notificato alla società il 9.11.2006, nella vertenza n. 2006.00245 (Giovanni Pompei - Taranto Sport S.r.l.)”.
La società ricorrente – dopo avere illustrato le ragioni che, secondo il suo avviso, devono far ritenere la “ammissibilità del ricorso per revocazione” – assumeva la “sopravvenienza di fatti nuovi, dopo l’avvenuta decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia” e denunciava che il Collegio Giudicante “è incorso in errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa, nell'adozione del lodo di cui si chiede la revocazione” in quanto, sebbene “il ricorso presentato da Giovanni Pompei è stato inoltrato il giorno 29.3.2006” e “la prima riunione è stata fissata per il giorno 16.06.2006, successivamente rinviata al 21.7.2006”, “la raccomandata di fissazione della riunione è stata ricevuta dal Taranto Sport solo il giorno 7.6.2006 senza osservare il termine dettato dall'art. 5 R.F.C.A., … pertanto, la prima riunione, sotto il profilo strettamente formale, è stata quella fissata per il giorno 21.7.2006”. Il ricorso in esame è inammissibile. Il Taranto Sport S.r.l. ha fatto richiamo al disposto dell’art. 35 C.G.S., sostenendo di avere tempestivamente formulato l’istanza e di averne effettuato la notifica alle altre parti, nonché la sussistenza dei presupposti richiesti dalle lett. d) ed e) di detta norma. Detto assunto non può essere condiviso, perchè il primo comma del medesimo articolo disciplina l’istituto della “revocazione”, precisando espressamente che “tutte le decisioni adottate
dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla C.A.F.”. Il Collegio Arbitrale Lega Calcio Serie C non costituisce un organo di “giustizia sportiva”, poiché l’art. 23 C.G.S. – che individua gli “organi di giustizia sportiva”- prevede solo i Giudici Sportivi, le Commissioni Disciplinari, la Commissione d’Appello Federale, l’Ufficio Indagini e la Procura Federale. Del resto un Collegio Arbitrale non può essere – per la sua stessa natura – qualificato “organo di giustizia sportiva”, giacché – secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – “tanto all'arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico”. Tali principi – validi anche nell’ambito ordinamento giuridico sportivo – inducono a ritenere che il Collegio arbitrale Lega Calcio Serie C costituisce un organo “per la soluzione della controversia sul piano privatistico” e, quindi, non può rientrare tra quelli ai quali fa riferimento il citato art. 35 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35 commi 1 e 3 C.G.S., il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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