F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELLA POL. COMPRENSORIO SPORT PISTICCI AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON IL TECNICO SIGNOR GERARDO PASSARELLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 bis dell’1.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELLA POL. COMPRENSORIO SPORT PISTICCI AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON IL TECNICO SIGNOR GERARDO PASSARELLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 6 bis dell’1.4.2006) Con atto spedito il 21.11.2006 la Polisportiva P.S. Pisticci proponeva istanza di revocazione alla Commissione d’Appello Federale, in relazione al provvedimento di cui al Com. Uff. n. 6 bis dell’1.4.2006, reso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella vertenza promossa dal signor Gerardo Passarella allenatore professionista di 2^ categoria contro la reclamante. Deduceva, quest’ultima in fatto, che in forza di un contratto stipulato in data 30.7.2000 vincolante le parti per la stagione 2004/2005, il Collegio Arbitrale avrebbe riconosciuto al signor Gerardo Passarella quale residuo trattamento economico l’importo di €18.710,00, comprensivo di interessi maturati alla decisione, oltre gli interessi a maturare. Proseguiva quindi la reclamante con una minuziosa analisi di elementi diretti ad informare la detta decisione che possono cosi riassumersi: a) nessun contratto era mai stato stipulato tra le parti in data 30.7.2004; b) contrariamente a quanto dichiarato, nessun contratto era stato allegato al ricorso proposto dal Passarella innanzi al Collegio Arbitrale; c) alla data del 30.7.2004, l’allenatore responsabile della prima squadra della Polisportiva C.S. Pisticci era il signor Giuseppe D’Ascanio; d) ulteriore riprova della falsita del contratto poteva dedursi dalla circostanza che gli organi di stampa avevano dato risalto all’assunzione dell’incarico di allenatore della Polisportiva Pisticci da parte del Passarella nel gennaio 2005; e) non era condivisibile il provvedimento di archiviazione dll’indagine da parte della Procura Federale sul presupposto che, pur risultando incontrovertibilmente l’apocrifia della sottoscrizione del contratto, non vi era prova che l’autore materiale del falso fosse il Passarella, laddove, solo il Passarella medesimo poteva trarre vantaggi dalla falsita del documento, cosi come ne aveva in effetti tratto vantaggio, conseguendo il provvedimento arbitrale a se favorevole. Le argomentazioni dedotte dalla parte reclamante sono molteplici e ben articolate, ma e inibito alla Commissione d’Appello Federale il loro esame per motivi procedurali di natura pregiudiziale che appaiono insuperabili. Dispone infatti l’art. 35 C.G.S. che possono essere soggette a revocazione, per i motivi analiticamente previsti sub a, b, c, d, e, tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti. L’art. 23 comma 4 C.G.S. individua specificamente gli Organi di Giustizia Sportiva: (a) i Giudici Sportivi; b) le Commissioni Disciplinari; c) la Commissione d’Appello Federale; d) l’Ufficio Indagini; e) la Procura Federale) e tra questi non prevede i Collegi Arbitrali. Il chiarissimo testo del combinato disposto degli artt. 35, comma 1 e 23 comma 4 C.G.S. non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione di natura estensiva anche sotto il profilo meramente ermeneutico. L’Ordinamento Giuridico, infatti, dispone in via generale che nell’applicare la norma, non si puo ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e della intenzione del Legislatore, mentre il ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (criterio interpretativo) puo trovare ingresso solo ove una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale o pre-leggi). Nel caso di specie vi sono due precise disposizioni di legge che, esaminate congiuntamente, portano ad escludere che un lodo arbitrale possa essere considerato provvedimento riconducibile ad un Organo di Giustizia Sportiva e quindi, eventualmente, oggetto di un ricorso per revocazione. La pronuncia del Collegio Arbitrale e infatti riconducibile nell’alveo della regolamentazione di contrapposti interessi, di natura meramente contrattuale, che non potra mai assurgere al rango di provvedimento giurisdizionale, sia pure espresso da una Giustizia domestica. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 35 e 23, comma 4 C.G.S, il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Pol. Comprens. Sport Pisticci di Pisticci (Matera). Trasmette gli atti alla Procura Federale per eventuali adempimenti di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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