F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 5. ISTANZA DI REVISIONE DELL’A.S.D. CARBONIA AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON L’ALLENATORE PODDA MAURIZIO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 7.10.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007
5. ISTANZA DI REVISIONE DELL’A.S.D. CARBONIA AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON L’ALLENATORE PODDA MAURIZIO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 7.10.2006)
In data 20.12.2006 la A.S.D. Carbonia Calcio rivolgeva istanza di revisione del provvedimento adottato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti il 7.10.2006. Detto provvedimento faceva seguito al reclamo avanzato, il 16.1.2006, dal signor Maurizio A. Podda, il quale chiedeva al Collegio il saldo di quanto pattuito, e mai percepito, nel contrattoaccordo, datato 13.10.2005, con l’odierna parte istante, per un ammontare di € 8.500,00. Il Collegio Arbitrale accoglieva il reclamo (Com. Uff. n. 1 Stagione Sportiva 2006/2007, riunione del 7.10.2006) sulla base della considerazione che la Carbonia non aveva presentato controdeduzioni. La società si giustificava motivando in ordine all’irregolarità della notificazione, sostenendo di aver avuto notizia solo della sanzione inflittale e non anche della vertenza del Podda. Metteva in evidenza, infatti, che dalla copia del fascicolo risultava che la comunicazione descrivente l’addebito e l’indicazione dei termini perentori non era stata ritirata da nessun componente la società e che la firma di ricezione era priva di riscontro identificativo. Faceva inoltre notare che la società ha sede legale diversa dal recapito postale e che, essendo domiciliata presso impianti sportivi comunali, condivide con altre società lo stesso indirizzo. Riteneva quindi applicabile “per relationem il disposto degli articoli 136 ss. c.p.c.”. Con istanza del 20.12.2006 chiedeva pertanto la revisione del procedimento e la conseguente rimessione in termini per poter presentare le proprie difese e con la successiva lettera del 16.1.2007 sollecitava la Corte d’Appello Federale affinché emettesse sentenza definitiva, o quanto meno provvedimento di sospensione del Lodo Arbitrale, dal momento che in data 8.1.2007
il Comitato Regionale Sardegna aveva deferito alla Commissione Disciplinare Sardegna la società per i provvedimenti disciplinari del caso, stante la mancata risoluzione della vertenza. Per questi motivi la C.A.F. dichiara “non luogo a procedere” in merito all’istanza di revisione come sopra proposta dall’A.S.D. Carbonia di Carbonia (Carbonia-Iglesias), dispone l’invio degli atti al Collegio Arbitrale.
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