F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 5. RECLAMO A.S. GIRLS ROSETO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA CALCIATRICE ESPOSITO LAURA L’IMPORTO DI € 7.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D del 6.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 5. RECLAMO A.S. GIRLS ROSETO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA CALCIATRICE ESPOSITO LAURA L’IMPORTO DI € 7.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D del 6.12.2006) In data 10.4.2006, la calciatrice Laura Esposito proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici al fine di veder riconosciuto, in suo favore e a carico della A.S. Roseto Girls, il pagamento della somma di € 7.000,00, così come da accordo economico inter partes del 10.9.2004, relativo alla stagione calcistica 2004/2005. A tale reclamo la società calcistica presentava le proprie controdeduzioni, sottolineando la scarsa partecipazione della calciatrice alle attività della squadra, e chiedeva il rigetto del reclamo stesso nonché il deferimento della Esposito alla Commissione Disciplinare. La C.A.E., il 10.10.2006, respingeva il reclamo ritenendo valida la quietanza, riferita alla stagione 2004/2005, prodotta dalla società resistente e disconosciuta dalla calciatrice, la quale ultima, peraltro, non negava di aver sottoscritto una quietanza, ma che questa fosse inerente alla stagione 2003/2004, per la quale, inoltre, dichiarava di aver percepito il relativo compenso (€ 5.000,00). Avverso tale decisione, in data 17.10.2006, la Esposito proponeva tempestivamente appello alla Commissione Vertenze Economiche. L’appellante denunciava anzitutto la falsità della quietanza prodotta dalla società per la stagione 2004/2005, presentando questa una correzione della data della stagione di riferimento. Eccepiva inoltre la vistosa diversità della sottoscrizione presente su detta quietanza rispetto a quella presente sulla quietanza relativa alla precedente stagione, nonché a quella presente sui contratti; la circostanza, definita “strana”, che a gennaio la società avesse già versato il compenso pattuito, senza, oltretutto, che esistesse copia dell’assegno riferibile a tale pagamento; il fatto che nessuna dichiarazione era stata rilasciata dalla ricorrente riguardo a una sottoscrizione di “analoga quietanza”, così come riportato nella decisione della C.A.E., la quale aveva oltretutto deciso sulla base di un confronto tra gli accordi per le due stagioni sportive e non tra le quietanze. Sottolineava, infine, che alla data del 17.10.2006 nessun compenso era stato versato dalla società. Chiedeva quindi, in via preliminare, che la Commissione Vertenze Economiche obbligasse la società a produrre contemporaneamente entrambe le quietanze di pagamento e nel merito che riformasse la decisione impugnata, ordinando la immediata corresponsione della somma di € 7.000,00. La Commissione Vertenze Economiche accoglieva il ricorso, basandosi sulla considerazione che all’invito della CAE alla resistente società di depositare anche la quietanza relativa alla precedente stagione era seguito solo il deposito dei due accordi, ma non della quietanza. Questa omissione non giustificata avrebbe quindi confermato l’ipotesi prospettata dalla Esposito. Pertanto l’appello veniva accolto, con conseguente riforma della decisione della C.A.E. e condanna della A.S. Girls Roseto al pagamento di quanto pattuito. Avverso tale decisione, in data 25.1.2007, la società ricorreva alla Commissione d’Appello Federale. Nel ricorso, la A.S. Girls Roseto, riprendendo le considerazioni già esposte nelle controdeduzioni del primo grado, aggiungeva che i rapporti con la calciatrice erano già compromessi, avendo la stessa chiesto lo svincolo a fine stagione e dando in questo modo il via a controversie, sfociate poi in quella economica oggetto dei procedimenti. Inoltre, sottolineava come punto essenziale l’atteggiamento contraddittorio della Esposito nell’aver dapprima disconosciuto l’intera scheda, sottoscrizione compresa, e successivamente solo il suo contenuto. Denunciava la ricorrente che la Commissione avrebbe accolto il gravame sulla base delle sole dichiarazioni della parte, contrastanti con la prova documentale prodotta e sottolineava come la modulistica impiegata dalla società fosse sempre la stessa, con le opportune correzioni relative alla stagione di riferimento. La A.S. Girls Roseto, sulla base delle considerazioni svolte, concludeva chiedendo il rigetto del reclamo della Esposito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45 coma 4 lett. b) C.G.S. in riferimento all’art. 94 ter comma 1 N.O.I.F., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Girls Roseto di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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