F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 11. RECLAMO SIGNOR FAVARIN GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 11. RECLAMO SIGNOR FAVARIN GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007) Il Procuratore Federale, con atto del 4.12.2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico il signor Giancarlo Favarin, già allenatore dell’A.S. Latina, per violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F., per aver percepito durante la stagione calcistica 2005/2006 emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato in Lega. In particolare, il Procuratore Federale, dopo aver “premesso che con nota in data 28.7.2006 il Presidente del Comitato Interregionale Serie D segnalava all’Ufficio Indagini che da uno dei documenti inviati dall’A.S. Latina per l’iscrizione al campionato 2006/2007 risultava che <>, nonché, “che dalla conseguente relazione dell’Ufficio Indagini si evince che, con nota trasmessa via fax il 25.7.2006, l’A.S. Latina riepilogava alla Lega Professionisti di Serie C le posizioni economico-contrattuali di ventisei tesserati”, rilevava “che nella nota in questione si riferisce esplicitamente che nel corso della stagione 2005/2006 alcuni tesserati avrebbero percepito assegni per un importo superiore a quanto stabilito nel relativo contratto”. L’Ufficio requirente proseguiva affermando “che, in particolare, ciò avrebbe riguardato … il signor Giancarlo Favarin, all’epoca allenatore della squadra, nei confronti del quale nella nota, si afferma: <>”. Dopo aver precisato, inoltre, che “il signor Antonio Sciarreta, Presidente dell’A.S. Latina, pur disconoscendo la firma apposta sul documento in questione, ha comunque confermato che esso proveniva dalla sua società”, nonché che “lo stesso Presidente, in ordine alle ragioni dei maggiori emolumenti elargiti al Favarin, ha dichiarato che quest’ultimo <>”, il Procuratore Federale rilevava che “tale affermazione appare smentita dalla circostanza che dal contratto depositato risulta pattuito un compenso annuo lordo per il Favarin di € 15.000,00 per ciascuna delle due stagioni”, nonché, che “la provenienza della nota, la sua ufficialità (l’atto era diretto alla Lega Professionisti Serie C) e il carattere dettagliato delle notizie concernenti i rapporti economici dei vari tesserati, depongano per la veridicità dei dati in essa contenuti”. A seguito di detto deferimento, assunte le informazioni dall’Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007, dichiarava il signor Giancarlo Favarin “responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza” gli infliggeva “la sanzione della squalifica fino al 31.8.2007”. La Commissione de qua assumeva, a fondamento di detta decisione, che “dal contenuto del documento oggi prodotto relativo al contratto di cessione di diritti di immagine emerge incontrovertibilmente che trattasi di un accordo non depositato e non redatto secondo i modelli previsti dalla Federazione e dunque in palese violazione dell’art. 94, comma 1 N.O.I.F. che vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi premi e indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, nonché la corresponsione da parte della società a qualsiasi titolo di compensi premi o indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto e eventuali sue modificazioni purché regolarmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. La Commissione precisava, altresì, che “il deferito ha confessato di aver incassato somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall’unico contratto regolarmente depositato in Lega” Il signor Giancarlo Favarin proponeva - con atto spedito il 24.3.2007 - ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l’annullamento o la riforma della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C, pubblicata con Com. Uff. n. 99 del 2.3.2007, relativa alla riunione del 28.2.2007 annullando la sanzione della squalifica fino al 31.8.2007 irrogata nei suoi confronti”, nonché, in subordine la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto”. Il ricorrente assumeva “che l’unico elemento probatorio posto a fondamento del deferimento sia proprio la predetta <>” ed, al riguardo, rilevava “l’assoluta incertezza sulla provenienza del documento perché: 1) redatto su carta intestata della società ma proveniente da un altro soggetto emittente non precisato con certezza, la cui identità è presunta soltanto dall’intestazione di un centralino fax che può, in ogni momento e da chiunque, essere variata semplicemente inserendo un altro nome o un altro numero; 2) privo del nome del soggetto redigente, ma recante una sigla illeggibile su ogni pagina, peraltro disconosciuta dal legale rappresentante della società, che, in tal guisa, renderebbe ignoto l’autore della nota”. Il signor Giancarlo Favarin contestava altresì le dichiarazioni rese dal signor Sciarretta sostenendo che “pur di ottenere l’agognata iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D,” questo “(o, per meglio dire, la A.S. Latina S.p.A. o chi altri?) ha accettato il rischio di essere deferito per violazione dell’art. 94 N.O.I.F., producendo, con la nota 25.7.2006, dichiarazioni mendaci secondo le quali gli atleti avrebbero percepito compensi <>”; rilevava, altresì, la “mancata integrazione del contraddittorio e violazione dello stesso”, precisando che “la convocazione per l’audizione” da parte dell’Ufficio Indagini “consiste in un avviso a comparire collettivo ed inviato alla A.S. Latina S.p.A., dal Comitato Interregionale, il 29 agosto alle ore 15.22” e che “tale convocazione non è mai stata ricevuta dall’interessato, poiché la società, ormai in fase di smobilitazione, non si è fatta cura di informare il Favarin circa l’incombente su di essi gravante”. Il ricorrente contestava, altresì, l’ “assoluto travisamento dei fatti da parte della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.”. Dopo aver rilevato, al riguardo, che non “sarebbe violativa dell’art. 94 N.O.I.F. una scrittura privata relativa a pattuizioni, relative al rapporto di lavoro, diversa o difforme da quella risultante presso la Lega competente, ovvero un accordo che riconosca al tesserato premi legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi, personali o di squadra”, il reclamante precisava, ulteriormente, che “certamente non possono dirsi illegittimi contratti non disciplinati dai regolamenti di settore che, seppur non riconosciuti nell’ordinamento federale, spiegano i propri effetti in ambito statuale”. In particolare, la difesa del signor Giancarlo Favarin assumeva che “il fatto che la stipula del contratto di cessione dei diritti d’immagine depositato all’udienza del 28.2.2007 non debba condurre ad alcuna affermazione di responsabilità in capo” allo stesso sarebbe “ulteriormente dimostrato dalla circostanza giusta la quale il giudice competente a decidere eventuali controversie relative all’applicazione del contratto de quo sia esclusivamente quello ordinario”. Il gravame va rigettato. La censura formulata dal ricorrente di una pretesa violazione del contraddittorio per irritualità della “convocazione per l’audizione” da parte dell’Ufficio Indagini - che sarebbe consistita “in un avviso a comparire collettivo ed inviato alla A.S. Latina S.p.A., dal Comitato Interregionale, il 29 agosto alle ore 15.22” – non può trovare ingresso. Al riguardo occorre rilevare che è regolare la convocazione del deferito effettuata dal comitato interregionale in quanto la normativa federale non prevede alcun obbligo in tal senso in capo agli organi inquirenti. Il ricorrente, inoltre, si è difeso innanzi al Collegio giudicante e, quindi, il suo diritto di difesa è stato ampiamente tutelato. Nel merito - preso atto che il ricorrente nel corso dell’audizione del 28.2.2007, innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C., ha depositato copia del “Contratto di cessione dei diritti di immagine” stipulato il 15.7.2005 con la società A.S. Latina, con il quale detta società riconosceva “al signor Giancarlo Favarin, quale corrispettivo della cessione del diritto di utilizzazione dell’immagine per la diffusione del messaggio promozionale, la somma complessiva di € 43.000,00, che saranno corrisposte in un’unica soluzione, mediante dazione di assegno n. 6707, recante data 30.6.2006, pari all’importo complessivo pattuito” - non può non rilevarsi l’avvenuta violazione dell’art. 94, comma 1, N.O.I.F. da parte del deferito. In particolare, il documento acquisito dimostra che il sig. Giancarlo Favarin, in data 15.7.2005, aveva stipulato un accordo con la propria società che prevedeva la corresponsione da parte di questa di “compensi … in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”, nonché, “di compensi … superiori a quelli pattuiti nel contratto … regolarmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. Pertanto, il ricorrente ha violato il principio della trasparenza nei rapporti finanziari tra società e tesserati, sancito dalla norma succitata. Poiché risulta provato, inconfutabilmente, l’illecito perpetrato dal ricorrente, appaiono quindi irrilevanti le altre contestazioni circa le altre fonti di conoscenza del fatto disciplinarmente illecito. Anche l’entità della sanzione irrogata non appare eccessiva, in relazione alla gravità della vicenda in esame. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Favarin Giancarlo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it