• Stagione sportiva: 2006/2007
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007
8. A) RICORSO U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA E DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SUO PRESIDENTE SIG. IOELE ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 30.4.2007);
B) RICORSO PER REVOCAZIONE U.S. CASTROVILLARI CALCIO EX ART. 35 C.G.S., AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE RELATIVE ALLA VERTENZA ALLENATORE PERRONE CONVERSINDO/U.S. CASTROVILLARI (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007
8. A) RICORSO U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA E DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SUO PRESIDENTE SIG. IOELE ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 30.4.2007);
B) RICORSO PER REVOCAZIONE U.S. CASTROVILLARI CALCIO EX ART. 35 C.G.S., AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE RELATIVE ALLA VERTENZA ALLENATORE PERRONE CONVERSINDO/U.S. CASTROVILLARI (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007)
Premesso che con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156, in data 30.3.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale “in accoglimento” del deferimento ad opera del Presidente del Comitato Interregionale per violazione dell’art. 94ter, comma 13 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6bis e 7 C.G.S. - ha comminato ha comminato alla societa U.S. Castrovillari Calcio “la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente Stagione Sportiva”. La decisione s’e fondata sulla considerazione che la Societa fosse inadempiente alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007, con la quale l’U.S. Castrovillari e stata condannata al pagamento della somma di €13.080,00 a favore dell’allenatore Conversindo Perrone. Su questi motivi la Commissione Disciplinare ha, altresi, stabilito che “ove alla data del 31.5.2007, dovesse persistere la morosita della societa inadempiente, quest’ultima non potra essere ammessa al campionato della stagione 2007/2008”. La U.S. Castrovillari calcio ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale “reclamo ex art. 33 C.G.S. con ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S.” deducendo l’invalidita del lodo emesso dal Collegio Arbitrale, per compressione del diritto di difesa della societa come da documentazione rinvenuta successivamente all’emissione della decisione, e ne ha contestate le conclusioni nel merito, con riferimento all’onere della prova degli emolumenti corrisposti, al dolo processuale tenuto dal tesserato, alla manifesta fondatezza delle proprie ragioni ed alla mancata o erronea motivazione. Conseguentemente ha contestato anche le motivazioni della decisione della Commissione disciplinare, che ha ritenuto non comprovato l’avvenuto pagamento al Perrone della retribuzione pattuita con riferimento al periodo di tempo per il quale questi era stato allenatore, cosi che erronea sarebbe la sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’impugnato Com. Uff.. Su queste premesse - qui riportate in sintesi e per quanto di necessita - la reclamante ha affermato sussistenti i motivi revocatori di cui all’art. 35 C.G.S. (rinvenimento di documenti utili successivo alla decisione), consistenti nella documentazione riferita alla convocazione del Collegio Arbitrale ed all’attestazione dell’Ufficio postale della compiuta giacenza, alla copia di un assegno - rilasciata dalla Banca Popolare di Crotone - tratto sulla filiale di Castrovillari, alle dichiarazioni rilasciate da tali Croccia, Tardone e Fiore circa altri assegni tratti su varie banche nelle agenzie di Castrovillari, che comproverebbero la corresponsione degli emolumenti dovuti al Perrone, ed ha chiesto alla Commissione d’Appello Federale di “revocare il Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonche il Com. Uff. n. 156 del 30.3.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della F.I.G.C.” con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti nei confronti dell’allenatore Conversindo Perrone. Alla riunione del 10.5.2007 l’avvocato Andrea Bonifati, per la U.S. Castrovillari, ha chiesto un rinvio della discussione, mancando prova della notifica al Perrone del reclamo (nella circostanza ha esibito l’originale della raccomandata A/R a questi inviata); alla riunione del 17.5.2007, l’avvocato Generoso Bloise - delegato dal Bonifati - ha chiesto un ulteriore rinvio, essendo il titolare del patrocinio impedito da motivi di salute comprovati da certificazione medica e volendo questi intervenire personalmente alla discussione; nella circostanza, comunque, l’avvocato Bloise ha depositato copia - esibendo l’originale - della prova dell’avvenuto ricevimento da parte del Perrone della notifica del reclamo presentato dalla U.S. Castrovillari innanzi a questa Commissione. Alla riunione odierna la Commissione ha respinto l’ulteriore istanza di rinvio della discussione proposta dal Perrone per concomitante impegno personale. Poi l’avvocato Bonifati, intervenuto insieme al Presidente della U.S. Castrovillari Ioele, ha ribadito i motivi del reclamo e ne ha confermate le conclusioni; ritenuto che il reclamo della U.S. Castrovillari deve essere dichiarato inammissibile, con riferimento alla domanda giudiziale di revocazione del lodo del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicato sul Com. Uff. n. 5, in data 20.1.2007, e respinto con riferimento alla domanda giudiziale di riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale, pubblicato sul Com. Uff. n. 156, in data 30.3. 2007. Con riferimento alla domanda di revocazione del lodo arbitrale, infatti, la Commissione osserva che a tenore dell’art. 35 C.G.S., a siffatto rimedio straordinario possono essere soggette “tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili e divenute irrevocabili” nel termine di trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, per le ipotesi specificamente enumerate dallo stesso art. 35.
Prima ancora di pronunciarsi sull’ammissibilita del ricorso per revocazione in rapporto al verificarsi delle condizioni per l’instaurazione (come stabilisce il comma 3 dell’art. 35, con evidente riferimento alla fase rescindente del giudizio), la Commissione deve rilevare che siffatto rimedio straordinario d’impugnazione e destinato a correggere le “decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva”, tra i quali non sono compresi i Collegi Arbitrali (si veda, in proposito, l’elencazione di tali Organi contenuta nell’art. 23 C.G.S.), cosi che una domanda giudiziale di “revocazione” di un lodo emesso dal Collegio Arbitrale non puo avere ingresso, a prescindere dalla verifica, in fase rescindente, della sussistenza delle condizioni elencate tassativamente dall’art. 35. Questa considerazione assorbe, peraltro, un ulteriore motivo d’inammissibilita, rinvenibile nell’art. 33 C.G.S., il quale dispone che innanzi alla C-A-F- possano essere impugnate le sole decisioni delle Commissioni Disciplinari e per i motivi ed alle condizioni che lo stesso art. 33 prevede. Sono, dunque ed evidentemente, escluse le impugnazioni innanzi alla C.A.F. dei lodi emessi dai Collegi Srbitrali costituiti presso le diverse Leghe. Tanto premesso, dunque, la Commissione deve limitare la richiesta pronuncia alla sola decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 156, in data 30.3.2007, la quale non e suscettibile di censure e deve esser confermata anche in questa sede. Infatti, sul presupposto che alla U.S. Castrovillari incombe l’obbligo - sancito nel lodo del Collegio Arbitrale del quale s’e innanzi detto - di pagare al Perrone la somma di €13.080,00 per premio tesseramento e rimborso spese, oltre a interessi legali, la mancata ottemperanza della societa reclamante, pur diffidata dal Presidente del Comitato Interregionale con nota prot. 1559.27WP/tp/amm.ne, in data 31.1.2007, ha implicato che la Commissione Disciplinare - nella decisione impugnata - desse corretta applicazione, sul punto e come naturale conseguenza disciplinare, dell’art. 7, comma 6 bis C.G.S., comminando la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per “mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate” in sede arbitrale, come nel caso e avvenuto da parte della U.S. Castrovillari nei confronti dell’ex allenatore Conversindo Perrone. L’inammissibilita del ricorso per revocazione del lodo e la reiezione del reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale implicano che la Commissione disponga per l’incameramento della tassa versata dalla U.S. Castrovillari.
Per questi motivi la C.A.F.: a) respinge l’appello come sopra proposto da U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza); b) dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S. l’istanza di revocazione. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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