F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 14/06/2007 1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006) 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICO CALCIO A.S.; CRIACO LEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.; SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.;VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 14/06/2007 1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006) 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICO CALCIO A.S.; CRIACO LEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.; SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.;VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006). ORDINANZA La C.A.F., riuniti i reclami nn. 1) e 2), ha pronunciato la seguente ordinanza: - ritenuto che sono state acquisite agli atti del procedimento le registrazioni foniche delle conversazioni intercettate dagli Organi di Polizia Giudiziaria e che le stesse vanno messe a disposizione di tutte le parti processuali al fine di garantire loro il più ampio diritto di difesa; - ritenuto peraltro opportuno procedere all’audizione diretta e personale dei deferiti, P.Q.M. - dispone che la Segreteria della C.A.F. consegni immediatamente a tutte le parti che ne facciano richiesta, copia del supporto informatico audio delle intercettazioni telefoniche. - Dispone la comparizione personale di tutti i deferiti onde poter procedere alla loro audizione. - Fissa per l’incombente di cui sopra e per il prosieguo, la riunione del giorno 25.6.2007 – ore 14,30.
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