F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 10. RICORSO DELLA S.S.C. BAIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAIANESE/INTERCAMPANIA DEL 21.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007
10. RICORSO DELLA S.S.C. BAIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAIANESE/INTERCAMPANIA DEL 21.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)
Con atto di appello, i cui motivi sono stati inviati il 7.6.2007, la S.S. Calcio Baianese ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007, relativo alla sanzione della perdita della gara a carico della società con il punteggio di 0-3. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 101 del 10.5.2007, che aveva inflitto la suddetta sanzione alla società. Nell’atto di appello, i cui motivi sono stati inviati il 7.6.2007, la S.S. Calcio Baianese chiedeva in via preliminare la revoca della delibera della Commissione Disciplinare, nonché la ripetizione ovvero la disputa della gara. Ritiene questa Corte che il reclamo della S.S. Calcio Baianese sia inammissibile. Infatti, risulta documentalmente che i motivi di reclamo, preannunciato in data 5.6.2007, sono stati inviati il 7.6.2007 in palese violazione del disposto dell’art. 33, comma 2, C.G.S. che prescrive il termine perentorio di giorni sette decorrenti dalla pubblicazione del Com. Uff. nel quale è contenuta la delibera impugnata. Poiché il Com. Uff. di cui trattasi è stato pubblicato il 26.5.2007, il reclamo è tardivo, essendo stati spediti i motivi in data 7.6.2007, come risulta dal timbro postale e dalla ricevuta della raccomandata a.r. inviata dalla Società reclamante. L’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 33, comma 2, C.G.S. comporta l’inammissibilità del reclamo per tardività. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S, per tardività, l’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Baianese di Baiano (Avellino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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