F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 8. RICORSO DELLA U.S.D. JUVENTINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 AL CALCIATORE SIGNORE RICCARDO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 AL SIG. ANDRIANI LUIGI; DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA U.S.D. JUVENTINA LECCE/POL. COPERTINO DEL 15.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 17.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 8. RICORSO DELLA U.S.D. JUVENTINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 AL CALCIATORE SIGNORE RICCARDO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 AL SIG. ANDRIANI LUIGI; DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA U.S.D. JUVENTINA LECCE/POL. COPERTINO DEL 15.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 17.5.2007) Con atto spedito il 18.05.07 la U.S.D. Juventina preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 47, in data 17.5.2007, recante: A) squalifica del Calciatore Riccardo Signori sino al tutto il 31.12.2009. B) Squalifica del sig. Luigi Andriani fino a tutto il 21.10.2007. C) Conferma dell’ammenda di € 100,00 a carico dell’U.S.D. Juvnetina. Con raccomandata A.R. 6.6.2007 la reclamante faceva pervenire le motivazioni del proposto reclamo. Pur rappresentando negli intendimenti la volontà di non svolgere considerazioni di merito, e preannunciando argomentazioni inerenti all’omessa o contraddittoria motivazione e violazione o falsa applicazione di norme federali, la reclamante, non ha tenuto fede ai suoi propositi, ed ha semplicemente riesaminato con accento critico tutti i fatti di causa, che pur erano già stati ampiamente valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, non riuscendo ad individuare oggettivi profili di omessa o contraddittoria motivazione, ovvero di violazione o falsa applicazione di norme federali. Codesto Giudice può pronunciarsi solo ed esclusivamente sulla materie di cui all’art. 33 comma 1 che nel proposto reclamo non appaiono in alcun modo individuate. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S, l’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Juventina di Lecce e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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