F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 3. RICORSO DELLA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CURCIO TONI FINO 25.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 77 del 3.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 3. RICORSO DELLA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CURCIO TONI FINO 25.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 77 del 3.1.2007) La società G.S. Citrarum Calcio a 5 ha presentato reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul Com. Uff. n. 77 pubblicato il 3.1.2007 riguardante la squalifica inflitta dell’allenatore Curcio Toni fino al 25.6.2007 per i fatti successi in occasione della partita Carpe Diem – G.S. Citrarum Calcio a 5 disputata il 2.12.2006, malgrado, si sostiene, sia stato provato che in quella data e in quel campo l’allenatore Curcio Toni non era materialmente presente, come provato dalla distinta di gara asseverata dallo stesso arbitro né poteva esserlo perché Curcio Toni in quei momenti era ricoverato presso l’Ospedale di Cetraro. In quell’occasione, infatti, l’arbitro, che conosceva il tecnico Curcio Toni per aver diretto già altre gare, asseriva che le parole ingiuriose rivoltegli contro provenivano, tra gli altri, anche dall’allenatore Curcio Toni, che era presente dinnanzi al cancelletto che porta agli spogliatoi. La C.A.F., preso atto del certificato del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “G. Iannelli” di Cetraro prodotto dalla reclamante in cui si attesta che il Signor Curcio Toni non poteva essere presente alla gara al momento dei fatti in quanto presente presso il Pronto Soccorso del suddetto Ospedale, accoglie l’appello per quanto riguarda la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Citrarum Calcio a Cinque di Cetraro Marina (Cosenza) annulla per quanto di ragione la decisione impugnata. Manda alla Procura Federale per l’eventuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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