F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 5. RICORSO DEL SIG. PARISI ROCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 5. RICORSO DEL SIG. PARISI ROCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007) Il signor Rocco Parisi ha proposto il ricorso contro la decisione assunta nei suoi confronti nella riunione del 22.5.2007, dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con la quale è stata irrogata la ammenda di € 500,00 per aver violato l’art. 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti pattuendo un compenso con la società ASD La Chivasso superiore al limite massimo stabilito per l’attività di allenatore. A sostegno del gravame il sig. Parisi ha invocato la violazione dell’art. 14, punto 4 C.G.S. che non consente l’applicazione di ammende a soggetti non professionisti come lui. Si è costituita in giudizio la Procura Federale che ha chiesto la conferma della decisione impugnata previa conversione della ammenda inflitta in un mese di squalifica. Il ricorso è fondato. Preliminarmente va rilevato che nel presente giudizio non vi è contestazione circa il fatto contestato al signor Parisi essendo ammessa dallo stesso la violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento L.N.D. relativamente alla pattuizione di un compenso superiore al massimo previsto per la attività di allenatore. Parimenti pacifico in atti è la violazione dell’art. 14, punto 4 C.G.S. laddove la Commissione Disciplinare ha irrogato una sanzione pecuniaria a un soggetto non professionista. La circostanza, in particolare, risulta ammessa dalla stessa Procura Federale che, in udienza, si è limitata a chiedere la conversione della sanzione. Sul piano processuale la Corte rileva che la richiesta della Procura Federale è inammissibile non essendo stato proposto formale e tempestivo appello alla decisione della Commissione Disciplinare la cui decisione, tuttavia, è chiaramente illegittima. Tutto ciò premesso il ricorso va accolto e va annullata la sanzione di € 500,00 inflitta dalla Commissione Disciplinare al signor Parisi. Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell’appello come sopra proposto signor Parisi Rocco annulla la sanzione dell’ammenda come inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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