F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 6. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANDREVA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE LIMITATAMENTE AD UNA DURATA TRIENNALE (fino al 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 6. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANDREVA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE LIMITATAMENTE AD UNA DURATA TRIENNALE (fino al 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007, la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo proposto dal calciatore Antonio Candreva dichiarando valido il tesseramento del medesimo con la Ternana Calcio S.p.A. limitatamente ad una durata triennale (fino la 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d’Appello Federale la Ternana Calcio S.p.A., chiedendo l’annullamento della gravata decisione e l’accertamento della validità ed efficacia del contratto sottocritto in data 13.2.2005 fra la reclamante medesima ed il predetto calciatore sina alla sua naturale scadenza (30.6.2009). Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento. Come ha correttamente giudicato la Commissione Tesseramenti, con pregevole ed articolata motivazione, dalla quale non sussiste motivo alcuno per discostarsi - anche con riferimento alle questioni pregiudiziali e preliminari respinte prime cure ed oggi riproposte negli identici termini dalla reclamante - la modifica regolamentare attuata con la novellazione dell’art. 33 N.O.I.F. rende oggi incontestabile che la durata massima dei contratti sottoscritti da calciatori minorenni non possa superare i tre anni. Che tale norma, come modificata, ed il limite da essa derivante sia applicabile al caso di specie non appare parimenti revocabile in dubbio, dovendosi qui confermare integralmente le corrette argomentazioni svolte sul punto dalla gravata decisione, in particolare per ciò che concerne la piena applicabilità (in difetto di un’esplicita contraria norma transitoria) dello ius superveniens ai rapporti di durata ancora pendenti alla data della modifica normativa. A nulla, infine, valgono i richiami svolti dalla reclamante a precedenti di questa stessa Commissione d’Appello Federale, essendo la giurisprudenza invocata tutta relativa a fattispecie regolate dalla pregressa versione dell’art. 33 N.O.I.F.. In conclusione, occorre confermare la statuizione impugnata, che ha correttamente affermato che la validità del tesseramento del calciatore Candreva debba essere limitata ad un triennio (cioè sino al 30.6.2007), con conseguente libertà dello stesso da ogni vincolo decorso tale termine. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it