COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VERLENGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL G.S AL DE MARCO MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA VERLENGIA CALCIO / SILVI, DISPUTATA IL 12/11/11 PER IL CAMPIONATO I CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n° 23 del 17.11.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VERLENGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL G.S AL DE MARCO MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA VERLENGIA CALCIO / SILVI, DISPUTATA IL 12/11/11 PER IL CAMPIONATO I CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n° 23 del 17.11.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Verlengia ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore De Marco Matteo per aver sgambettato un avversario e per avere reagito nei confronti dell’arbitro in maniera particolare smodata. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il comportamento del De Marco sarebbe risultato meno grave di altri sanzionati in misura inferiore. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e come tale va respinto. Risulta in maniera inequivocabile dal rapporto arbitrale che il De Marco, dopo essere stato espulso, ha strattonato il direttore di gara con entrambe le mani prendendolo per la divisa, rivolgendogli frasi ingiuriose. Tale comportamento, se pur non descritto nella decisione del primo giudice, merita certamente di essere sanzionato con la squalifica inflitta dallo stesso giudice. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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