COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. VENERE CALCIO E DELLA A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA SANZIONE DELLE AMMENDE DI €200.00 LORO INFLITTE DAL G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLARMELE / VENERE CALCIO, DISPUTATA IL 13/11/11 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 23 del 17.11.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. VENERE CALCIO E DELLA A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA SANZIONE DELLE AMMENDE DI €200.00 LORO INFLITTE DAL G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLARMELE / VENERE CALCIO, DISPUTATA IL 13/11/11 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 23 del 17.11.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessioni, le Società A.S.D. Venere Calcio e A.S.D. Collarmele hanno impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei loro confronti perché i loro sostenitori avevano compiuto una rissa adducendo l’arbitro a sospendere la gara per pochi minuti tanto da richiedere l’intervento della forza pubblica. Gli appellanti deducevano che gli autori della rissa nulla avevano a che fare con gli autori della rissa ed allegavano dichiarazione dei Carabinieri di Collarmele con la quale si attestava che i dirigenti di entrambe le squadre si dissociavano dai fatti accaduti sugli spalti disconoscendo come loro tifosi le persone coinvolte. Osserva la Commissione che gli appelli risultano infondati e come tali vanno respinti. Risulta dagli atti ufficiali in possesso di questo Comitato che la gara in oggetto è stata sospesa per cinque minuti a causa di una rissa accesasi sugli spalti tra persone di cui il direttore di gara non è stato in grado di riconoscere l’appartenenza ad una o all’altra tifoseria. E’ però verosimile che tale rissa non sia potuta scoppiare che tra le tifoserie di entrambe le squadre, mentre dell’attestazione rilasciata dai Carabinieri di Collarmele non si può tenere conto in quanto non costituisce ” atto ufficiale” rilevante ai fini della decisione. La sanzione peraltro è congrua ed adeguata con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere gli appelli disponendo addebitarsi le relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it