COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. VILLA ROSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA DAL G.S. AL SIG. MAURO PAOLETTI FINO AL 3.2.2012 IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA ROSA / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 24/10/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°12 del 3.11.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. VILLA ROSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA DAL G.S. AL SIG. MAURO PAOLETTI FINO AL 3.2.2012 IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA ROSA / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 24/10/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°12 del 3.11.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Mauro Paoletti ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere assunto un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara anche al termine dell’incontro, allorché sferrava un pugno contro la porta dello spogliatoio dello stesso, anche se trattenuto da due persone. Ha dedotto l’appellante di avere avuto una discussione verbale col direttore di gara, dopo essere stato provocato dallo stesso e che, a fine gara, si era limitato a dare una manata alla porta dello spogliatoio lasciata aperta solo per chiuderla e che era stato allontanato da due dirigenti solo per precauzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di non avere mai rivolto frasi provocatorie al Paoletti e che alcune sue frasi erano state, invece, interpretate malamente dallo stesso. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e come tale va respinto. La versione dei fatti fornita dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato, mentre risulta chiaramente che lo stesso Paoletti ha tenuto un atteggiamento gravemente ingiurioso nei confronti del direttore di gara, cercando anche di aggredirlo, desistendo solo dopo l’intervento di altri due dirigenti. La sanzione inflitta deve ritenersi, pertanto, congrua ed adeguata agli addebiti contestati Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa ove addebitata.
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