COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. BERARDI ANDREA (CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.1.2012 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL TRESTE LISCIA / VIRTUS, DISPUTATA IL 20/11/11 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. N°15 del 24.11.11 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. BERARDI ANDREA (CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.1.2012 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL TRESTE LISCIA / VIRTUS, DISPUTATA IL 20/11/11 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. N°15 del 24.11.11 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Andrea Berardi ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere insultato l’arbitro e tentato di colpirlo alla fine della gara. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, ritenendosi responsabile delle sole proteste verbali e precisando di non avere mai tentato il contatto fisico col direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e come tale va respinto. Risulta con estrema chiarezza dal rapporto arbitrale che il Berardi, dopo avere ingiuriato più volte il direttore di gara, ha tentato reiteratamente di raggiungerlo con degli sputi, applaudendolo in maniera ironica ad una sua decisione. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto potrebbe evincersi dalla lettura della decisione del giudice di primo grado, il Berardi non ha cercato il contatto fisico col direttore di gara, bensì ha tentato, cosa ben più grave, di raggiungerlo con degli sputi. Appare, pertanto, evidente che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dallo stesso calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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