COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ACS.D. IL CORMORANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE COCO ANTONIO FINO AL 31.12.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA IL CORMORANO / MADONNA DELLA PACE, DISPUTATA IL 6/11/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F”. (C.U. N° 22 DEL 10/11/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ACS.D. IL CORMORANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE COCO ANTONIO FINO AL 31.12.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA IL CORMORANO / MADONNA DELLA PACE, DISPUTATA IL 6/11/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F”. (C.U. N° 22 DEL 10/11/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Il Cormorano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per avere, il calciatore, al 48° del secondo tempo, spintonato da dietro il direttore di gara e, dopo l’espulsione, per avere fatto cadere dalle mani dello stesso il cartellino, raggiungendolo con una manata all’altezza della spalla sinistra. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione chiedendone la riduzione, tenuto conto che il fatto sarebbe accaduto all’atto dell’annullamento della rete del pareggio da parte della società appellante, cosicché la reazione del calciatore doveva essere considerata più un gesto di stizza che un vero e proprio atto di violenza. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato che il fatto è effettivamente accaduto subito dopo l’annullamento del possibile pareggio, precisando che, a fine gara, il calciatore si era recato nel suo spogliatoio per porgere le sue scuse. Osserva la Commissione che la sanzione può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il gesto sanzionato può essere considerato come una protesta smodata, seppure eccessiva, e non un vero e proprio atto di violenza se è vero, come è vero, che il direttore di gara non ha riportato conseguenza alcuna da tale comportamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Antonio Coco fino al 30.9.2012. Dispone restituirsi la tassa d’appello versata.
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