COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE VITTORINI LIVIO FINO AL 31.1.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / MONTEREALE, DISPUTATA IL 6/11/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N°15 DEL 17/11/11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE VITTORINI LIVIO FINO AL 31.1.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / MONTEREALE, DISPUTATA IL 6/11/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N°15 DEL 17/11/11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società S.S. Preturo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per avere, il calciatore, offeso il direttore di gara all’atto della sua espulsione, tentando di aggredirlo, reiterando il comportamento minaccioso a fine gara. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione e ne ha chiesto la riduzione in quanto il tentativo di aggressione non sarebbe mai stato posto in essere e, comunque, perché la sanzione inflitta sarebbe da considerarsi inadeguata rispetto alla reale entità dei fatti accaduti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che la sanzione può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il Vittorini ha avuto una reazione inconsulta dopo l’espulsione che è stata interpretata dal direttore di gara come un tentativo di aggressione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Livio Vittorini fino al 11.1.2012. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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