COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DI PROIA MARCO FINO AL 31.01.2012, SCIOMENTA GIANLUCA PER UNA GARA, ANGELONI PAOLO PER CINQUE GARE, NARDECCHIA BENEDETTO FINO AL 21.12.2011, INIBIZIONE A BOCCABELLA FABRIZIO FINO AL 28.12.11) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA / PRO CELANO, DISPUTATA IL 4/12/11, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°28 DEL 07/12/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 22/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DI PROIA MARCO FINO AL 31.01.2012, SCIOMENTA GIANLUCA PER UNA GARA, ANGELONI PAOLO PER CINQUE GARE, NARDECCHIA BENEDETTO FINO AL 21.12.2011, INIBIZIONE A BOCCABELLA FABRIZIO FINO AL 28.12.11) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA / PRO CELANO, DISPUTATA IL 4/12/11, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°28 DEL 07/12/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Valle Aterno Fossa ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. perché a fine gara Proia Marco assumeva comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, mentre Angeloni Paolo rivolgeva frasi ingiuriose ad un avversario ed alla vista del cartellino rosso si avvicinava all’arbitro offendendolo e minacciandolo gravemente. Quanto agli altri soggetti sanzionati, non venivano specificati i motivi dei provvedimenti adottati.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione e precisando la propria versione dei fatti.
Osserva la Commissione che l’appello, con riferimento alle sanzioni inflitte ai signori Fabrizio Boccabella, Nardecchia Benedetto e Sciomenta Gianluca ai sensi dell’art. 45 , comma III, lett. b) , CGS, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per quanto riguarda le altre sanzioni inflitte, ritiene la Commissione che le stesse possano essere lievemente ridotte non apparendo i comportamenti tenuti dal Proia e dall’Angeloni di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Angeloni Paolo a quattro giornate ed all’allenatore Marco Proia fino al 15.01.2012. Conferma nel resto la decisione impugnata e dispone restituirsi la tassa versata.
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