COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3) RICORSO DEL CALC. BATTAGLIA GIOVANNI PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO/ACD PISCOPIO DEL 21.5.2011 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY-OFF (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3) RICORSO DEL CALC. BATTAGLIA GIOVANNI PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO/ACD PISCOPIO DEL 21.5.2011 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY-OFF (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria– Com. Uff. n. 33 del 6.10.2011) La C.G.F. respinto il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Giovanni Battaglia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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