COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.41 della Società ASD SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 17.11.2011 (squalifica fino al 16 FEBBRAIO 2012 dei calciatori BARBA Bruno, OPPEDISANO Michele, PICCOLO Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.41 della Società ASD SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 17.11.2011 (squalifica fino al 16 FEBBRAIO 2012 dei calciatori BARBA Bruno, OPPEDISANO Michele, PICCOLO Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante che ha insistito per l'accoglimento del reclamo chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni comminate ai calciatori; RILEVA si legge nel supplemento arbitrale che al termine della partita il calciatore Barba Bruno scavalcava la rete di recinzione per aggredire un tifoso con due violenti schiaffi al volto. Nel contempo, il calciatore Oppedisano Michele scavalcava anch'egli la rete di recinzione andando a colpire un altro tifoso con un violento schiaffo in pieno volto ed un calcio. A questo punto il capitano della Serrese, Piccolo Salvatore, raggiungeva l'arbitro mettendogli le mani sulle spalle, per invitarlo a rientrare negli spogliatoi senza guardare ciò che stava accadendo. Scrive l'arbitro in referto che il Piccolo gli avrebbe intimato: “Tu non guardare perché sono cose nostre, non l'abbiamo con te, a te non ti abbiamo fatto niente e scordati di quello che hai visto”. La ricostruzione offerta dal direttore di gara non viene discussa dalla reclamante, che contesta, però, la gravità dei fatti e la eccessiva entità delle sanzioni. Per quanto riguarda il calciatore Piccolo Salvatore, la reclamante deduce che il comportamento dell'atleta non era animato da alcun intento lesivo dell'incolumità del direttore di gara, qualificando il gesto come istintivo dettato dalla foga del momento e, pertanto, chiede il proscioglimento dello stesso o in subordine la riduzione della sanzione. Deve in parte condividersi l'obiezione, in quanto non si rinviene nella condotta del calciatore la minaccia di un male ingiusto nei confronti dell'arbitro, configurandosi un atto di protesta di modesta violenza con uno strattonamento al fine di richiamare l'attenzione, aggravata da un comportamento irriguardoso, con l'invito a non riferire quanto accaduto. Per tale motivo appare conforme a giustizia ridurre la squalifica comminata nei confronti del capitano Piccolo Salvatore a quattro gare effettive. Mentre non possono condividersi le argomentazioni a discolpa dei due calciatori protagonisti dell'aggressione non potendosi derubricare il fatto, definito atto meramente istintivo, a gesto antisportivo e scorretto. Non può negarsi la natura di atto violento le cui eventuali conseguenze lesive avrebbero costituito un aggravante. Va, però, esaminata la misura della sanzione inflitta ai calciatori, che appare conforme a giustizia ridurre, tenuto conto della natura, dell'entità e della modalità dei fatti ascritti. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica ai calciatori BARBA Bruno, OPPEDISANO Michele e PICCOLO Salvatore fino al 31 DICEMBRE 2011. Dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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