COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.43 della Società ASP POLISPORTIVA ICARO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 24.11.2011 (squalifica del calciatore CAVALIERE Aldo per SETTE gare, ammenda di € 35,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.43 della Società ASP POLISPORTIVA ICARO 2010
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.23 del 24.11.2011 (squalifica del calciatore CAVALIERE Aldo per SETTE gare, ammenda di € 35,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento o riduzione delle sanzioni comminate;
ritenuto che il reclamo non offre elementi idonei a confutare i fatti ascritti e che, pertanto, gli episodio devono ritenersi comprovati dai
documenti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che appare equo ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cavaliere Aldo perché,
comunque, eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore CAVALIERE Aldo a QUATTRO giornate effettive;
rigetta il reclamo per il resto;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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