COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 24 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGNANO – GARA AGNANO / SOCCAVO CALCIO DEL 30.10.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 24 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGNANO – GARA AGNANO / SOCCAVO CALCIO DEL 30.10.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che durante la gara in epigrafe si sono verificati incidenti, che avevano costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro. Dalle audizioni dell’arbitro e del delegato della società reclamante sono emersi elementi idonei ad indurre alla modifica delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. Invero, le sanzioni hanno riguardato solo i calciatori della società Agnano e non quelli della società Soccavo, in quanto questi ultimi non sono stati identificati dall’arbitro, essendosi essi svestiti delle maglie di gioco. Al riguardo, deve specificarsi che la società Soccavo è stata sanzionata con la pena accessoria dell’ammenda, per l’appunto in ordine al comportamento dei propri tesserati, non identificati dal direttore di gara e, di conseguenza, non punibili. Quanto alla richiesta, della ricorrente società Agnano, di annullamento della punizione sportiva della perdita della gara anche a suo carico, questa C.D.T., preso atto delle dichiarazioni del direttore di gara in sede di audizione, che ha confermato appieno quanto descritto nel rapporto ufficiale, in ordine alla rissa generale, che era scaturita sul terreno di gioco, a parere dell’arbitro, per responsabilità di entrambe le società, respinge l’istanza di annullamento, non solo perché non supportata da elementi idonei ad indurre alla modifica della decisione del Primo Giudice, ma anche nel rispetto della costante giurisprudenza, che qualifica le dichiarazioni arbitrali, anche all’atto delle audizioni presso gli Organi di Giustizia Sportiva, quali fonti privilegiate di prova. Per quel che concerne le sanzioni disciplinari, questa C.D.T. giudica di dover accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Agnano, riducendo come segue le impugnate sanzioni: a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Castellano Francesco; a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Castellano Giovanni; di ridurre ad euro cinquanta la sanzione pecuniaria, per evidente motivo di equità, atteso che quella a carico della società controparte era stata inflitta in ragione dell’impossibilità di individuazione, da parte del direttore di gara, dei calciatori della società Soccavo, che avevano partecipato alla rissa, con pari responsabilità di quelli della società Agnano; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Agnano, riducendo le sanzioni, inflitte dal G.S.T., come di seguito specificato: a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Castellano Francesco; a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Castellano Giovanni; ad euro cinquanta la sanzione pecuniaria; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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