COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 34. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. CERRETO SANNITA – GARA POL. CERRETO SANNITA / HIRPINIA ACADEMY DEL 20.11.2011 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 34. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. CERRETO SANNITA – GARA POL. CERRETO SANNITA / HIRPINIA ACADEMY DEL 20.11.2011 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1 La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, dispone lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara, a carico della calcettista D’Angelo Antonella. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della nominata calcettista, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata, presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non si appalesa idonea a determinare la riduzione della sanzione a suo carico. Per quanto attiene alle altre due doglianze, di cui al reclamo (istanza di ridimensionamento della squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Meglio Nino, nonché dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Masella Pasquale), questa C.D.T. dispone il rinvio alla seduta del 19.12.2011, in ordine alla quale riunione convoca fin d’ora, per le ore 17.00, senza ulteriore avviso, la società reclamante, che ha espressamente chiesto di essere sentita. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Pol. Cerreto Sannita nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico della calcettista D’Angelo Antonella; di rinviare alla seduta del 19.12.2011 la decisione sugli altri due aspetti, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione della società reclamante; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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