COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. RIONE MAZZINI – GARA LIONI CALCIO / POL. D. RIONE MAZZINI DEL 20.11.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. RIONE MAZZINI – GARA LIONI CALCIO / POL. D. RIONE MAZZINI DEL 20.11.2011 – PROMOZIONE La C.D.T, letto il reclamo; preso atto dell’assenza della società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, alla convocazione per la riunione di lunedì 5 dicembre; visti gli atti ufficiali ed esaminata la probante documentazione, depositata dalla società reclamante, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria effettuata, è emersa la parziale inesattezza del rapporto dell’assistente ufficiale dell’arbitro, in ordine al comportamento del calciatore Della Rocca Gianluca. Quanto all’allenatore della società Rione Mazzini, sig. Tucci Giovannino, dalla probante documentazione depositata dalla società reclamante si evince, con assoluta certezza, la parziale inesattezza del referto arbitrale. Invero, si è acclarato quantomeno che egli, contrariamente a quanto refertato dall’arbitro, non è entrato nel terreno di gioco. Questa C.D.T., sulla base degli accertamenti innanzi specificati, giudica di dover ridurre, come segue, le due impugnate sanzioni: a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Della Rocca Gianluca; al 31.12.2011 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Tucci Giovannino. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Pol. D. Rione Mazzini, riducendo a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Della Rocca Gianluca ed al 31.12.2011 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Tucci Giovannino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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