COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 49 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. IL CERVO Avverso squalifica per 3 giornate calc. PALUMBO ANGELO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 9.11.2011 gara CIANO – IL CERVO del 6.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 49 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. IL CERVO Avverso squalifica per 3 giornate calc. PALUMBO ANGELO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 9.11.2011 gara CIANO – IL CERVO del 6.11.2011 LìA.S.D. POL. IL CERVO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. PALUMBO, rientrando negli spogliatoi, a fine partita, rivolgeva all’arbitro una frase di critica, senza toni minacciosi o evidenti frasi offensive. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che , a fine gara, il calc. PALUMBO gli indirizzava, urlando, una frase gravemente offensiva, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. PALUMBO ANGELO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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