COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 50 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. IGEA MARINA Avverso squalifica per 3 giornate calc. GAVAGNIN NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2011 gara IGEA MARINA – PERTICARA del 6.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 50 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. IGEA MARINA Avverso squalifica per 3 giornate calc. GAVAGNIN NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2011 gara IGEA MARINA – PERTICARA del 6.11.2011 L’U.S.D. IGEA MARINA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che sembra eccessiva la sanzione, anche perché il calc. GAVAGNIN, a fine partita, ha chiesto scusa al direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. GAVAGNIN NICOLA veniva espulso per aver pronunciato una imprecazione blasfema, e che lo stesso, a fine gara, si scusava per l’accaduto; - ritenuto che il comportamento, pur deplorevole, messo in atto dal calc. GAVAGNIN possa essere punito con una sanzione più contenuta, trattandosi di una unica espressione blasfema della quale, poi, si scusava con il direttore di gara, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. GAVAGNIN NICOLA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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