COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°24 del 14/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 62 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE A carico sig. LAURINO GIACOMO e A.C. CESENA S.p.a.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°24 del 14/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
62 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. LAURINO GIACOMO e A.C. CESENA S.p.a.
Con nota 13.10.2011 n. . 2269/866, il Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il sig. LAURINO GIACOMO, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’
art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione al Comunicato n. 1 del S.G.S., stagione sportiva 2009/2010, per
quanto specificatamente richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 (attività di base) lettera O ed al
punto 3.6 (raduni per giovani calciatori), per avere concorso, in qualità di collaboratore responsabile
dell’attività di base della società A.C. Cesena, alla programmazione di un raduno di giovani calciatori, non
preventivamente autorizzato, tenutosi il 18.10.09, presso il campo sportivo in località Pievesistina di Cesena,
evento peraltro organizzato da società non affiliata alla F.I.G.C., al quale prendevano parte calciatori di età
inferiore ai 12 anni;
- la società A.C. CESENA S.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri
collaboratori ed al proprio tecnico, ex art. 4, comma 2, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, le parti deferite hanno fatto pervenire memorie difensive. L’A.C.
CESENA S.p.a. eccepisce innanzi tutto sulla incompetenza della C.D.Territoriale, ex art. 32, commi 7 e 8 del
C.G.S., sostenendo di dovere, eventualmente, essere giudicata dalla C.D. Nazionale e, quindi, ritiene che “il
presente deferimento dovrà essere dichiarato improcedibile”. In subordine, chiamata a rispondere, a titolo di
responsabilità oggettiva, della condotta dei signori Giacomo Laurino, collaboratore dell’A.C. CESENA S.p.a.,
asserito responsabile dell’attività di base della scrivente società, Cicognani Davide e MARIN Maurizio,
allenatori di squadre giovanili iscritti all’albo degli allenatori presso il Centro Tecnico F.I.G.C., sostiene di non
essere stata minimamente a conoscenza dei fatti occorsi, oggetto del deferimento. Dei due raduni oggetto
dell’indagine solo quello del 18.10.2009 è stato considerato dalla Procura Federale violativo delle disposizioni
federali, con conseguente espunzione, dai fatti oggetto di incolpazione, del raduno del febbraio 2010, che
sarebbe stato convocato con invito su carta intestata all’A.C. CESENA S.p.a. Il sig. Marin, nell’ottobre 2009
non era tesserato per l’A.C. CESENA S.p.a., né svolgeva attività per conto della deferita, per cui la deferita
non potrà essere chiamata a rispondere di atti o fatti compiuti dal Marin in occasione del raduno dell’ottobre
2009, né del fatto che lo stesso, a decorrere dal 28.1.2010 svolgeva contestualmente l’attività di Presidente
dell’A.S.D. Cavalluccio Bianconero e di collaboratore dell’A.C. CESENA. L’A.S.D. Cavalluccio Bianconero non
è altro che un’associazione non riconosciuta e non affiliata alla F.I.G.C. Pertanto, in quale violazione può
incorrere un soggetto, Presidente di un’associazione non riconosciuta e non affiliata, che intenda collaborare
con un club F.I.G.C.. Il sig. Cicognani, allenatore di base tesserato per l’A.C. CESENA S.p.a. è contestato di
aver partecipato al raduno dell’ottobre 2009 quale tecnico dell’A.C. CESENA S.p.a., ma egli non è stato fra i
promotori del raduno; ha esclusivamente presenziato al raduno e, una volta a conoscenza della illegittimità
dello stesso, è intervenuto presso il sig. Laurino per far cessare le condotte antidoverose. Circa il sig.
Laurino, cui è contestato di aver svolto un ruolo attivo della organizzazione del raduno dell’ottobre 2009, in
qualità di responsabile dell’attività di base dell’A.C. CESENA S.p.a., dichiara che il rapporto col predetto è
stato interrotto nel giugno 2010 e che non vi è prova alcuna che il Laurino abbia effettivamente svolto attività
in vista dell’organizzazione del raduno dell’ottobre 2009, né, addirittura, che lo stesso vi abbia partecipato.
Secondo l’istruttoria svolta, il Laurino avrebbe invitato il Cicognani, uno dei propri tecnici, a presenziare
all’allenamento. In conclusione chiede in via preliminare, che venga dichiarata l’improcedibilità del
deferimento, e, in via subordinata, di prosciogliere da ogni addebito l’A.C. CESENA S.p.a., in ordine
all’attribuita responsabilità oggettiva. L’A.C. CESENA S.p.a. è presente-rappresentata all’odierno
dibattimento. Il sig. LAURINO, senza entrare nel merito del deferimento, ritiene che lo stesso debba essere
archiviato, in quanto egli non rientra nel novero dei tesserati che hanno l’obbligo di osservare le norme
federali.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo ampia disamina dei fatti contestati, mettendo fra l’altro
in evidenza il fatto che : 1) la società A.S.D. CAVALLUCCIO BIANCONERO, apparente organizzatrice del
raduno del 18.10.2009 ha la sede a Cesena, in via dello stadio allo stesso numero civico dell’A.C. CESENA
S.p.a.; 2) che il sig. LAURINO, il 12.5.2010, si è qualificato al collaboratore della Procura Federale, quale
“collaboratore, non tesserato, dell’A.C.CESENA dal gennaio 2009, responsabile dell’attività di base”; 3) che,
secondo quanto dichiarato dal sig. Cicognani, allenatore del Settore Giovanile dell’A.C. CESENA S.p.a., il sig.
LAURINO gli aveva chiesto di presenziare, come aveva fatto, al citato raduno. Conclude la sua requisitoria
chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite , in ordine agli addebiti ascritti con la
inibizione per mesi 6 del sig. LAURINO GIACOMO e l’ammenda di € 5.000 per l’A.C. CESENA S.p.a.
Il rappresentante dell’A.C. CESENA S.p.a. preliminarmente dichiara di rinunciare alla eccezione di
incompetenza territoriale funzionale della C.D. del C.R.E.R. e si richiama alle conclusioni della memoria
presentata di proscioglimento dell’A.C. CESENA S.p.a. ed in subordine chiede che la eventuale sanzione
venga commisurata alla effettiva entità del fatto e non al blasone della società.
La Commissione,
- letto il deferimento e le memorie presentate;
- sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. LAURINO per l’organizzazione del raduno del
18.10.2009, apparentemente in collaborazione con l’A.S.D. CAVALLUCCIO BIANCONERO, avente sede in
via dello stadio, allo stesso indirizzo dell’A.C.CESENA S.P.A, (società senza Statuto, con Presidente il sig.
MARIN MAURIZIO che ha dichiarato al collaboratore della Procura Federale di essere “il responsabile
principale e che con me collaborano altre persone che ancora non ho identificato”, che per le convocazioni
dei bambini risulta aver usato un fax dell’A.C. CESENA s.p.a.. Il sig. MARIN, dal gennaio 2010 è tesserato
per l’A.C. CESENA S.p.a.) e con le disposizioni da lui impartite ad allenatori e/o collaboratori
dell’A.C.CESENA S.p.a., che in più di uno erano presenti ed hanno collaborato in occasione del predetto
raduno, come dichiarato dal sig. Cicognani, integri la violazione di quanto nelle premesse attribuitogli, con
conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.,
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. LAURINO GIACOMO la inibizione per mesi 3, da scontare nel momento in
cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C., e l’ammenda di € 2.000 all’A.C. CESENA
S.p.a.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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