COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°24 del 14/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 64 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PONTE RONCA Avverso inibizione all’1.2.2012 mass. FRANCIA ANTONIO ed all’1.3.2010 dir.add.arb. TASSINARI LUCA e rimborso danni motorino dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 delll’1.12.2011 gara PONTE RONCA – BAZZANNESE del 27.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°24 del 14/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 64 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PONTE RONCA Avverso inibizione all’1.2.2012 mass. FRANCIA ANTONIO ed all’1.3.2010 dir.add.arb. TASSINARI LUCA e rimborso danni motorino dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 delll’1.12.2011 gara PONTE RONCA – BAZZANNESE del 27.11.2011 L’A.S.D. PONTE RONCA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) all’arrivo all’impianto, l’arbitro veniva accolto dal custode (non tesserato A.S.D. Ponte Ronca); 2) il sig. TASSINARI non era a conoscenza dove l’arbitro avesse parcheggiato il motorino. Al termine della gara chiedeva all’arbitro se desiderava essere accompagnata al motorino, ma essa rifiutava; 2) il sig. FRANCIA, al termine della gara, si recava nel parcheggio pubblico dove era stato parcheggiato il motorino con l’arbitro , e questi gli faceva presente che aveva trovato gli specchietti rotti. Recatosi la sera successiva presso l’A.I.A. , dopo altri discorsi, sentiva il Presidente che, dopo aver ascoltato le parti, diceva che essendo il motorino parcheggiato fuori dal centro sportivo, la società Ponte Ronca non era responsabile dell’accaduto, al massimo poteva essere multata. Inoltre, il sig. FRANCIA non ha gettato alcuni resti del motorino nel cassonetto dei rifiuti. Chiede la revoca della inibizione del sig. FRANCIA, la riduzione della sanzione a carico del sig. TASSINARI e il totale esonero della società nel rimborsare i danni subiti dal mezzo dell’arbitro. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso relativa al rimborso dei danni al motorino dell’arbitro non può essere presa in esame, trattandosi di materia che sfugge alla competenza della C.D., parte che, conseguentemente viene dichiara inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,, ha precisato : 1) che la persona che l’ha accolta all’arrivo al campo le si è presentata come il sig. TASSINARI, che le ha indicato dove parcheggiare il motorino. Successivamente, dopo l’appello, nonostante il sig. TASSINARI fosse indicato in elenco come dirigente addetto all’arbitro, durante l’incontro non lo ha più visto; 2) al termine della gara, recatasi a prendere il motorino notava la rottura degli specchietti, la rottura della maniglia funzionale al parcheggio e vistosi graffi sulla carrozzeria; 2) cercava il sig. TASSINARI, che incaricava il sig. FRANCIA (indicato in elenco quale massaggiatore, ma in precedenza presentatosi a lei come dirigente addetto all’arbitro) di verificare l’accaduto; il sig. FRANCIA vista la situazione in cui si trovava il motorino le offriva di procurarle due nuovi specchietti e di montarseli; 3) è vero che il lunedì sera successivo alla gara incontrava il sig. FRANCIA presso la sede della sezione A.I.A., ma non lo aveva assolutamente invitato lei; - ritenuto che il comportamento messo in atto dai sigg. TASSINARI e FRANCIA possa essere inquadrato in una valutazione più consona al reale accadimento dei fatti, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2011 l’inibizione dei sigg. TASSINARI LUCA e FRANCIA ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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