COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°25 del 21/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 68 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. GIOVANILE RIMINI e all. RENZI ROBERTO Avverso squalifica al 12.11.2016 all. RENZI ROBERTO, perdita della gara e ammenda € 300 per responsabilità oggettiva delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 18 del 17.11.2011 gara GIOVANILE RIMINI – COLONNELLA del 13.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°25 del 21/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 68 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. GIOVANILE RIMINI e all. RENZI ROBERTO Avverso squalifica al 12.11.2016 all. RENZI ROBERTO, perdita della gara e ammenda € 300 per responsabilità oggettiva delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 18 del 17.11.2011 gara GIOVANILE RIMINI – COLONNELLA del 13.11.2011 L’A.C.D. GIOVANILE RIMINI, della quale è stato sentito un rappresentante, e l’all. RENZI ROBERTO, ricorrono, per quanto li riguarda, avverso i sopra indicati provvedimenti. Si sostiene che : 1) circa alla metà del secondo tempo un calciatore dell’A.C.D. Giovanile Rimini rimaneva coinvolto in uno scontro di gioco e rovinava a terra con il volto insanguinato. La squadra avversaria proseguiva l’azione e segnava una rete e l’all. RENZI entrava in campo per sincerarsi delle condizioni del giocatore e per attirare l’attenzione del direttore di gara, in quanto il giocatore era privo di sensi. L’arbitro, vistosi accerchiato dai giocatori e dall’allenatore, molto probabilmente impaurito, espelleva l’all.RENZI, decretava la fine dell’incontro e si dirigeva verso gli spogliatoi, senza prestare cura a quanto gli veniva detto. Il ragazzo è rimasto a terra almeno cinque minuti prima che l’arbitro fischiasse la fine della partita, riportando trauma facciale con frattura plurimoframmentaria del seno mascellare dx, del seno nasale e del seno sferoidale. A questo punto l’all. RENZI dapprima chiamava il 118 ed è poi rientrato negli spogliatoi per richiamare, ancora una volta, l’attenzione dell’arbitro. L’arbitro è ritornato sul campo, ove era il giocatore ancora a terra e si è giustificato dicendo che non aveva visto. A questo punto l’all. RENZI ha perso il controllo, si è avvicinato all’arbitro e, nella concitazione del caso, ha effettivamente colpito con una mano aperta il volto dell’arbitro ed il colpo non era in grado di cagionare lesioni all’arbitro. Si trattava poco più di un semplice tocco in viso, inidoneo a creare lesioni o altri danni. Quanto riportato nel C.U. non corrisponde al reale svolgimento dei fatti e non provano l’intenzionalità, il dolo da parte del RENZI, ma soprattutto un rapporto causa effetto tra lo schiaffo e quanto asserito dall’arbitro. Ritiene che si debba tenere conto delle circostanze attenuanti dello stato di agitazione posto in essere dall’inadeguata condotta dell’arbitro nonché della tenuità relativa allo schiaffo del RENZI all’arbitro e si richiama all’art. 24 del C.G.S. per invocare una riduzione della squalifica e della responsabilità oggettiva in capo all’A.S.D. GIOVANILE RIMINI. Chiede l’annullamento delle sanzioni reclamate, in subordine il minimo della sanzione nei confronti del RENZI e della società e la riduzione delle sanzione per quanto previsto dal citato art. 24 del C.G.S.. Chiede che vengano sentite alcune persone e che venga sentito l’all. RENZI, che è presente all’odierno dibattimento e che, richiamandosi al ricorso proposto, conferma di avere colpito l’arbitro solo con una spinta sulla guancia. La Commissione, - premesso che non vengono sentite le persone segnalate dalla ricorrente in quanto procedura non prevista dal C.G.S., che all’art. 35, comma 1, punto 1.1 stabilisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti(ufficiali), del quarto uomo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - premesso altresì che l’A.S.D. GIOVANILE RIMINI, a mezzo del proprio rappresentante, ha dichiarato di non avere inviato copia del ricorso all’A.S.D. Colonnella e, pertanto la parte del ricorso riguardante il risultato della gara non può essere presa in esame e, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - precisato che i benefici di cui all’art. 24 del C.G.S. sono esclusivamente riferiti a deferimenti da parte della Procura Federale; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti in questa sede, ha integralmente confermato il referto originario e l’allegato, ribadendo che : 1) dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, l’all. RENZI, entrato sul terreno di gioco, gli rivolgeva frasi offensive e scurrili, venendo, conseguentemente invitato a lasciare il terreno di gioco; 2) l’arbitro veniva accerchiato da diversi giocatori locali che, solidarizzando con l’allenatore, protestavano con veemenza per la convalida della rete; 3) l’all. RENZI non voleva abbandonare il campo e, reiterando gli insulti, spingeva l’arbitro con le mani al petto, facendolo indietreggiare, 4) l’arbitro invitava il capitano dell’A.S.D. GIOVANILE RIMINI perché provvedesse ad allontanare l’allenatore, informandolo che, in mancanza, si sarebbe visto costretto a sospendere la gara; 5) non ottemperando a quanto richiesto, l’arbitro, con tre fischi, sospendeva la gara; 6) si avviava verso gli spogliatoi e si accorgeva che un calciatore era rimasto a terra, con la faccia tra le mani, senza che alcuno lo avesse avvertito. Cercava di avvicinarglisi, ma veniva colpito dall’all.RENZI con un violento schiaffo al viso, nella zona dell’occhio sinistro. Immediatamente percepiva una sensazione di stordimento, forte dolore e riscontrava anche una uscita di sangue dal punto che era stato colpito(recatosi, successivamente, al Pronto Soccorso gli veniva diagnosticato “trauma e abrasione all’occhio sx. , trauma contusivo mandibolare sx e contusione occhio sx.) ; 7) l’all.RENZI, che continuava ad offenderlo e minacciarlo, veniva poi allontanato da due calciatori dell’A.S.D. Colonnella; 8) il dirigente addetto all’arbitro, inizialmente non voleva consegnare all’arbitro le chiavi dello spogliatoio, venendo poi convinto dai predetti due giocatori; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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