COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. I BRASILIANO (campionato di Calcio a 5 – Serie C 1) in merito alla sanzione della squalifica per 6 giornate del proprio calciatore MAREGA Alessio (in C.U. n° 39 del10.11.2001).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. I BRASILIANO (campionato di Calcio a 5 - Serie C 1) in merito alla sanzione della squalifica per 6 giornate del proprio calciatore MAREGA Alessio (in C.U. n° 39 del10.11.2001). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 dd. 10.11.2011 il G.S.T. infliggeva al calciatore MAREGA ALESSIO la squalifica per sei giornate “per essere stato espulso al 6' del 2° tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il gioco in svolgimento ma senza possibilità di giocare il pallone, da terra e da tergo, inferiva violentemente e volontariamente un forte calcio al predetto calciatore colpendolo sulla parte bassa delle gambe; il calciatore colpito cadeva a terra dolorante e, poco dopo, riprendeva il gioco senza accusare conseguenze; perché, alla notifica dell'espulsione, protestava nei confronti di entrambi gli arbitri urlando e proferiva plateali bestemmie nei loro confronti; perché persisteva in tale comportamento anche nel mentre abbandonava lentamente il terreno di gioco; perché, successivamente, si posizionava sulla tribuna riservata agli spettatori, nei pressi della panchina riservata alla sua squadra, e da lì persisteva nell'urlare bestemmie e nel protestare verso gli arbitri”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. I BRASILIANO impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione della sanzione. A sostegno della propria richiesta la reclamante, pur non contestando il referto arbitrale, esponeva che la condotta violenta del MAREGA era stata determinata non dalla intenzione di ledere il calciatore avversario, ma esclusivamente dalla volontà di fermare l'azione di contropiede che quest'ultimo stava sviluppando. Precisava inoltre che, dopo la notifica dell'espulsione, il proprio tesserato si posizionava in tribuna in quanto, ricoprendo l'incarico anche di allenatore, aveva interesse ad osservare il prosieguo della gara. Rileva la C.D.T. che il reclamo è infondato, in quanto la parziale giustificazione che la reclamante dà del comportamento del proprio tesserato è inidonea a determinare una diminuzione della pena. La condotta violenta del MAREGA nei confronti dell'avversario è infatti certa, in quanto attestata compiutamente dall’arbitro; mentre la reclamante non ne ha contestato la dinamica (oggettiva) ma le motivazioni (soggettive) che l'hanno contraddistinta. Così come sono incontestate le plateali proteste e le bestemmie proferite al momento della notifica dell'espulsione e più volte reiterate successivamente. Il fatto che il MAREGA, dopo essere stato espulso, si sia posizionato sulle tribune in ragione del suo ruolo di allenatore, se possibile (ma sia detto solo per permettere al lettore di meglio apprezzare i valori che reggono lo spirito del gioco), lungi dal costituire scusante, potrebbe in ipotesi rappresentare una ulteriore violazione, giacché denota che il tesserato, da espulso, ha inteso continuare imperterrito (almeno parzialmente, quale allenatore) nelle sue funzioni che stava svolgendo in campo, così aggirando il provvedimento sanzionatorio che in quel momento era totale, tant’è che prevedeva il suo allontanamento fisico dal campo di gioco per una sanzione disciplinare. Peraltro, ciò facendo, il MAREGA ha perseverato nell'urlare bestemmie e nel mantenere un contegno irriguardoso nei confronti degli arbitri anche dagli spalti. La condotta posta in essere dall'incolpato, caratterizzata da una pluralità di comportamenti disciplinarmente rilevanti, è pertanto idonea ad integrare più fattispecie sanzionatorie, segnatamente: - l’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)”.; - l'art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate “in caso di condotta (... ) ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; - l'art. 19, punto 3.bis, lett. a, che in caso di utilizzo di espressione blasfeme, in occasione o durante la gara, prevede per i tecnici e calciatori la sanzione minima della squalifica di una giornata. Già l'applicazione delle citate disposizioni, nella loro misura minima, consente pertanto di sommare a sei le giornate di squalifica inflitte dal G.S.T., sanzione che appare equa e giusta in relazione ai fatti ascritti all'incolpato. P. Q. M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di addebitare la relativa tassa.
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