COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giuseppe LISTUZZI dirigente dell’A.S.D. UNION 91, nonché dell’ A.S.D. UNION 91.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giuseppe LISTUZZI dirigente dell’A.S.D. UNION 91, nonché dell’ A.S.D. UNION 91. Con raccomandata dd. 05.07.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. Giuseppe LISTUZZI dirigente dell’A.S.D. UNION 91, per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 commi 1 e 4 del C.G.S. per avere “…in due distinte occasioni, dapprima rivolto sferzanti critiche all’operato dell’arbitro …. ed alle decisioni assunte dal G.S.T. Udine in relazione all’andamento della gara (del campionato Giovanissimi Regionali – ndr) Rivignano/Union 91 del 23.1.2011, sull’indirizzo personale di posta elettronica attivato (dal direttore di gara - ndr) su Facebook e successivamente pubblicamente espresso, sul sito del Social Network “Netlog”, indiscriminatamente accessibile agli utenti della Rete, un commento lesivo della reputazione dello stesso… (direttore di gara – n.d.r)”; • la A.S.D. UNION 91 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. quale conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato. Il dibattimento. Convocate le parti per la riunione del 27.10.2011 la stessa, non avendo i deferiti potuto tempestivamente disporre della copia degli atti riguardanti il procedimento a loro carico, veniva rinviata al 24.11.2011 in occasione della quale dinnanzi all’intestata Commissione comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Giuseppe LISTUZZI ed il sig. Massimiliano TURCO nella sua qualità di Presidente della ASD UNION 91.- Tanto il LISTUZZI che l’ASD UNION 91 venivano assistiti in udienza dal legale al quale gli stessi avevano affidato la propria difesa illustrata in due distinte memorie precedentemente fatte pervenire ai sensi dell’art. 41 CGS.- All’esito della discussione le parti concludevano come in appresso. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, contestata la tesi opposta circa la non ravvisabilità di un nesso tra le frasi comparse sui siti e l’evento sportivo, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi ascritte e per la loro conseguente condanna degli stessi alle seguenti sanzioni: - quanto a Giuseppe LISTUZZI inibizione per mesi 6; - quanto alla A.S.D. UNION 91 € 300,00- di ammenda. Da parte sua il legale delle parti deferite, richiamate le proprie memorie e dando atto che i propri assistiti non erano interessati al patteggiamento, così concludeva: - quanto a Giuseppe LISTUZZI, neo-dirigente dell’UNION 91 (esclusa per il principio di specialità la possibilità di applicazione alternativa dell’art. 1 e dell’art. 5 del CGS al quale ultimo dovrebbe conseguentemente farsi esclusivo riferimento per stabilire la sussistenza o meno dell’illecito contestato) proscioglimento da ogni addebito o, in estremo subordine, applicazione del minimo della pena tenuto conto da un lato del carattere strettamente privato del messaggio inviato all’arbitro sulla sua pagina Facebook, dall’altro dell’assenza di ogni portata lesiva dell’espressione “gay”; - quanto alla ASD UNION 91 – richiamato un precedente relativo ad altra diversa vicenda e contestata l’operatività, nello specifico, della responsabilità oggettiva sia per l’asserita estraneità ad una competizione sportiva delle espressioni usate che per l’impossibilità del sodalizio di dissociarsi dalla condotta del proprio tesserato o di porre in essere iniziative volte ad escludere o limitare la propria responsabilità – proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, minimo della pena.- La motivazione: la vicenda di cui è chiamata ad occuparsi la CDT trae origine dalla denuncia dd 30.01.2011 con la quale il direttore di gara della partita Rivignano/Union 91 (valevole per il campionato regionale Giovanissimi e disputatasi il 23.01.11) aveva lamentato di essere stato denigrato, nella sua qualità di arbitro federale, dal sig. Giuseppe LISTUZZI (dirigente dell’UNION 91 e massaggiatore della propria squadra in occasione dell’incontro su indicato) dal quale aveva ricevuto le due seguenti comunicazioni: Listuzzi e dell’A.S.D. UNION 91 a) un messaggio inviato il 29.11.11 sulla sua casella di posta personale su Facebook del seguente tenore ”Non ci era mai capitata una domenica del genere in due campionati regionali, mai un espulso durante le gare …. sempre corretti e leali verso tutti, ma tante falsità nel referto arbitrale non ce le immaginavamo….un mister che cerca di far capire che si sta commettendo uno scambio di persona e viene punito con 4 giornate è assurdo….il n.5; 2 gare per molto molto di più qualcuno di altre società, in questa settimana si è beccato solo 2 giornate, …. comunque grazie mille per averci prima fatto perdere la partita con un arbitraggio nel 2° t. a senso unico e per le espulsioni che ci danneggiano nel prosieguo di questo campionato che stavamo disputando ad alto livello…. è meglio stare in discoteca a sballarsi e non a rovinare le domeniche di chi vuol divertirsi giocando a calcio”; b) le parole “quanti gay….” a commento di una foto che lo ritraeva (esso arbitro) in compagnia di due suoi amici e pubblicata sulla pagina del Social Network “Netlog”.- Avviata l’attività di indagine e completata l’istruttoria con l’acquisizione dei documenti agli atti e l’audizione di diversi tesserati presenti o comunque informati di quanto avvenuto durante l’incontro di cui trattasi, la Procura Federale deferiva al giudizio della CDT il sig. Giuseppe LISTUZZI e la ASD UNION 91 per rispondere delle violazioni ad essi rispettivamente ascritte secondo quanto già sopra si è detto.- Tanto premesso ritiene la CDT che non sussistano dubbi sul contenuto offensivo delle espressioni usate dal LISTUZZI in entrambe le occasioni nelle quali egli si è rivolto all’arbitro commentando i profili dello stesso sui Social Network: la prima volta screditandolo e accusandolo di essere stato parziale (assumendo nel corso della gara da lui diretta decisioni che avrebbero alterato il risultato) e di aver commesso delle falsità nel redigere il suo referto dal quale erano poi asseritamente discesi i gravi (o almeno ritenuti tali) provvedimenti sanzionatori adottati dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori dell’UNION 91; la seconda volta per averlo additato come “gay” usando quindi un termine che se in genere non riveste di per sé connotazioni offensive, nella fattispecie è stato utilizzato per qualificare negativamente l’arbitro come elemento di diversità, di distacco, di emarginazione, per esprimere riprovazione e colpirlo su un dato sensibile nell’ambito di una vicenda caratterizzata da un’aspra contrapposizione tra i protagonisti e con riferimento ad un preciso episodio (nello specifico la qualità di arbitro del destinatario e la direzione della gara di cui trattasi).- Il contenuto ed il senso dei commenti formulati ed il contesto anche temporale nel quale gli stessi sono stati manifestati (e cioè subito dopo la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal giudice sportivo nei confronti dei giovani calciatori dell’UNION 91) sono a loro volta significativi della precisa volontà del LISTUZZI di rinfacciare all’arbitro, in maniera chiaramente censurabile, il comportamento da lui tenuto durante e dopo la gara.- Dal che si deduce anche lo stretto collegamento esistente tra le esternazioni del LISTUZZI e l’evento sportivo (diversamente la condotta dello stesso non troverebbe alcuna spiegazione sul piano logico e razionale).- Il fatto poi che il primo dei messaggi inoltrati dal LISTUZZI (quello inviato a mezzo del sistema Facebook) potesse essere letto dal solo destinatario (essendo invece quello trasmesso via “Netlog” accessibile a tutti gli utenti della rete e dunque pubblico) non esclude la sussistenza dell’illecito siccome contestato sotto forma di violazione dell’art. 1/1 del CGS .- Infatti, se è vero che la comunicazione privata avente carattere lesivo non integra la violazione dell’art. 5 del CGS (il cui richiamo è sicuramente corretto con riferimento alla seconda esternazione del LISTUZZI), è altrettanto vero che a norma dell’art. 1/1 del CGS tutti i soggetti considerati dall’ordinamento sportivo (ivi compresi gli ufficiali di gara) “devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.- A tali principi, per le ragioni già illustrate, non si è sicuramente uniformato il LISTUZZI nell’esprimere quei commenti diretti a screditare persone od organi operanti nell’ambito della Federazione.- Da ultimo si osserva che l’ulteriore argomento addotto a giustificazione della propria condotta dal LISTUZZI, neo-dirigente come tale dichiaratamente non avvezzo ai regolamenti federali, non depone certamente a suo favore dal momento che lo stesso, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto agire con tutta la prudenza e la cautela del caso, evitando di prendere iniziative della cui correttezza (per il significato delle parole ed i toni usati) chiunque avrebbe avuto motivo di dubitare in termini assoluti.- Relativamente invece al deferimento dell’ASD UNION 91 si rileva che la CDT è perfettamente consapevole delle diverse prese di posizione contrarie alla responsabilità oggettiva ritenuta da più parti incompatibile con i fondamenti stessi dell’Ordinamento Generale. Listuzzi e dell’A.S.D. UNION 91 Tuttavia il collegio ritiene di non discostarsi da quell’orientamento che giustifica l’applicazione dell’istituto in virtù dell’autonomia che caratterizza l’Ordinamento Sportivo rispetto a quello Statale e che legittima la sua ragion d’essere con l’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva; il che pare effettivamente possibile solo attraverso il coinvolgimento disciplinare delle Società anche per fatti ad esse non direttamente attribuibili onde garantire il loro impegno ed il loro sforzo nel prevenire quei fenomeni che sempre più spesso turbano lo svolgimento degli eventi sportivi.- Nello specifico non è neppur vero che l’UNION 91, come si vuol far credere, fosse del tutto all’oscuro di quanto compiuto dal LISTUZZI (di cui sarebbe venuta a conoscenza solamente nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale) e nulla potesse quindi fare per prendere le distanze dal suo tesserato dal quale sarebbe stata in definitiva danneggiata.- Risulta per vero agli atti del procedimento che in società erano circolate voci sull’iniziativa intrapresa dall’odierno deferito ma che i dirigenti che ne avevano avuto contezza (cfr. verb. audizione del sig. Corrado Lestuzzi) anzicchè controllare l’operato di chi da poco tempo aveva assunto cariche dirigenziali in ambito societario si erano accontentati delle assicurazioni fornite dal protagonista circa l’inoffensività dei suoi commenti.- Conclusivamente la CDT ritiene fondato il deferimento formulato nei confronti di Giuseppe LISTUZZI e della ASD UNION 91 e giudica eque e proporzionate rispetto ai fatti contestati le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale nel tipo e nella misura da esso indicate P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di inibire il Dirigente Giuseppe LISTUZZI per mesi 6 (sei); - di comminare alla società A.S.D. UNION 91 l’ammenda di € 300,00 (trecento). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG dicomunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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