COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. TAGLIAMENTO (campionato di seconda categoria) in merito alla sanzione della squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore FELACE Giacomo e alla ammenda di euro 500 (in C.U. n° 44 del 24.11.2011).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 07/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.S.D. TAGLIAMENTO (campionato di seconda categoria) in merito alla sanzione
della squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore FELACE Giacomo e alla ammenda
di euro 500 (in C.U. n° 44 del 24.11.2011).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 44 dd. 24.11.2011 il G.S.R. infliggeva al calciatore FELACE
Giacomo la squalifica per cinque gare effettive “Per essere stato espulso al 44’ del secondo tempo per
aver colpito, con intenzionalità e violentemente, un avversario con un calcio infertogli sugli stinchi,
mentre il gioco era in svolgimento ed il pallone era lontano; il calciatore colpito cadeva a terra dolorante,
veniva soccorso, uscita dal terreno di gioco per rientrarvi quasi subito senza lamentare conseguenze;
perché, dopo l’espulsione, il FELACE si avvicinava all’arbitro minacciosamente e gli rivolgeva epiteto
ingiurioso, dopodiché, appoggiatagli una mano sulla spalla, gli dava una pacca sulla spalla stessa senza
imprimere energia e senza procurargli alcun dolore; anche in tale ultima circostanza gli rivolgeva epiteto
ingiurioso”.
Infliggeva altresì alla società l’ammenda di euro 500 “per condotta gravemente ingiuriosa posta i essere
da un gruppo di 7-8 propri sostenitori nei riguardi dell’arbitro e per minacce proferite dagli stessi verso
quest’ultimo; tale condotta, protrattasi con insistenza da metà del primo tempo fino al termine della gara
ed anche dopo la fine della stessa, ha comportato grave offesa verso il Direttore di Gara per motivi di
origine etnica (responsabilità oggettiva). Dagli accertamenti esperiti è emerso che l’ASD Tagliamento
non è mai intervenuta per far desistere i predetti propri sostenitori dal citato comportamento offensivo e
discriminatorio verso l’arbitro, né altri sostenitori presenti si sono chiaramente dissociati da tale
comportamento.”
Con reclamo spedito il 29.11.11 l’A.S.D. TAGLIAMENTO impugnava tali decisioni, negando che il
proprio calciatore abbia usato violenza verso l’avversario (… “colpendolo lievemente all’altezza dello
stinco..:”) e sostenendo che, dopo l’espulsione, il proprio tesserato “si rivolgeva al sig. Arbitro per
chiedere spiegazioni in merito all’espulsione e convincerlo a prendere provvedimenti anche nei confronti
dell’avversario”. Impugnava anche la sanzione pecuniaria, ma senza darne motivazione congrua. La
società ha chiesto di essere sentita, per il quale incombente è stata convocata dalla C.D.T., in data
06.12.2011. In tale occasione il presidente De Michieli, con bei modi ha meglio esplicitato le motivazioni
del reclamo avverso la squalifica del calciatore, ed ha illustrato le motivazioni del reclamo avverso
l’ammenda.
Il reclamo è infondato.
Quanto alla posizione del calciatore: il referto arbitrale è estremamente chiaro nel descrivere la condotta
del FELACE, e non si presta ad interpretazioni alternative.
Priva di valenza è la ricostruzione dei fatti, offerta dalla reclamante in maniera difforme da quanto
riportato nella refertazione, posto che, alla luce del noto principio enunciato dall’art. 35/1.1 C.G.S. “I
rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Va evidenziato, inoltre, che non costituisce giustificazione e propriamente non è dato in alcun modo ai
calciatori di rivolgersi all’Arbitro per “chiedere spiegazioni in merito all’espulsione e convincerlo a
prendere provvedimenti anche nei confronti dell’avversario”. Addirittura la richiesta all’Arbitro di prendere
provvedimenti nei confronti di un avversario potrebbe essere inquadrata come autonoma violazione di
quei doveri di lealtà, probità e correttezza che ispirano la disciplina regolamentare ex art. 1 C.G.S.
Quanto all'entità della squalifica, l’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S. contempla come sanziona “minima” per i
calciatori responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara la squalifica per due
giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, e non è dato
dubitare che i fatti descritti a referto configurino tale violazione; mentre l’art. 19 punto 4 lett. b) C.G.S.
contempla come sanziona “minima” la squalifica per tre giornate in caso di condotta violenta nei
confronti di calciatori, e il calciare un avversario allo stinco con la palla lontana, anche se il gesto si
fosse limitato ad un tentativo non riuscito, comunque costituisce condotta violenta Considerando che,
nel caso concreto, il FELACE si è reso colpevole di entrambe le diverse ed autonome fattispecie,
addirittura reiterando le ingiurie nell’affrontare il Direttore di Gara con una pacca sulla spalla, le cinque
giornate di squalifica inflitte dal G.S.T. rappresentano una sanzione benevola.
Quanto all’ammenda, il reclamo è al limite dell’inammissibilità perché sostanzialmente immotivato.
Infatti, per affermare che il G.S.T. avrebbe dato ai fatti descritti a referto una erronea valutazione, non
costituisce valida motivazione l’illustrazione per cui “nella nostra società militano dei ragazzi stranieri …
e che quindi non sussistono i presupposti per avvalorare quanto esposto dal Direttore di Gara …”.
Quanto riportato dall’Arbitro a referto si “avvalora” in forza dell’art. 35/1 C.G.S., per cui “I rapporti
dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. L’esposizione resa avanti alla
C.D.T. nel corso della trattazione in udienza, non coglie nel segno perché non mira ad escludere la
sussistenza del fatto ma ad escludere i motivi per cui il fatto possa essere accaduto.
In verità, da una rilettura del referto di gara, come per il calciatore potrebbero sussistere argomenti per
infliggere una sanzione più grave della squalifica “minima” che il G.S.T. ha ritenuto di applicare, così
anche in ordine alla ammenda emerge un precedente specifico che potrebbe portare ad una più grave
quantificazione della sanzione.
Peraltro la C.D.T., anche considerando la difficoltà che nella contingente situazione economica incontra
una società dilettantistica nell’affrontare un’ammenda “da € 500,00 ad € 20.000,00”, quale imposta (tra il
“minimo” ed il “massimo”) dall’art. 11 C.G.S., la C.D.T. ritiene che non sussistano argomenti sufficienti
per aggravare con reformatio in pejus le sanzioni, “minime” in entrambi i casi, inflitte dal G.S.T.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa relativa.
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