COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD FIUMICELLO 2004 (Campionato Provinciale Juniores) in merito ai provvedimenti assunti su ricorso della ASD CALCIO STARANZANO in ordine alla gara ASD FIUMICELLO 2004 / ASD CALCIO STARANZANO del 15.10.2011 (in c.u. Del. Trieste n. 12 del 27.10.2011).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 07/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO della ASD FIUMICELLO 2004 (Campionato Provinciale Juniores) in merito ai
provvedimenti assunti su ricorso della ASD CALCIO STARANZANO in ordine alla gara ASD
FIUMICELLO 2004 / ASD CALCIO STARANZANO del 15.10.2011 (in c.u. Del. Trieste n. 12 del
27.10.2011).
Con tempestivo reclamo, ritualmente inoltrato alla controparte, la ASD FIUMICELLO 2004 impugnava
avanti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trieste il provvedimento con cui il medesimo
G.S.T. della Delegazione di Trieste aveva disposto: “visto il reclamo presentato nei termini e nei modi
prescritti dalle Norme in vigore dalla Società A.S.D. CALCIO STARANZANO, avverso l'utilizzazione di
un numero di cinque giocatori "fuoriquota" utilizzati dalla Società A.S.D. FIUMICELLO 2004 in data
16/10/2011 nella gara A.S.D. FIUMICELLO 2004 - A.S.D. CALCIO STARANZANO, valevole per la 4a
giornata del girone di andata del Campionato Provinciale Juniores disputatasi a Fiumicello e terminata
con il risultato di 4-3;
- esperiti gli opportuni accertamenti ed accertato che la società A.S.D. FIUMICELLO 2004 ha fatto
partecipare alla gara numero cinque giocatori "fuoriquota" P.Q.M. a) si infligge nei confronti della
Società A.S.D. FIUMICELLO la perdita della gara in questione con il risultato di 0-3, ai sensi dell'art.17,
punto 5 del C.G.S.; b) infligge alla Società A.S.D. FIUMICELLO 2004 l'ammenda di Euro 100,00, ai
sensi dell'art. 18, punto 1, lettera B del C.G.S. c) dispone a carico della sig.ra Manuela DAVID, Dirigente
accompagnatore della Società A.S.D. FIUMICELLO”.
La competenza a decidere in secondo grado non è del G.S.T. ma è della C.D.T., alla quale per ilprincipio di conservazione degli atti la segreteria d’ufficio ha trasmesso il reclamo.
L’odierna reclamante nelle sue censure, così generiche da porsi in contrasto con lo stesso principio di
specificità dei motivi di appello, affermava che, contrariamente a quanto risultante dal referto arbitrale, “i
calciatori da noi impiegati in campo sono effettivamente stati QUATTRO, in quanto il quinto giocatore cui
si fa riferimento non è mai entrato in campo durante la gara”. In via istruttoria allegava il rapportino di
gara.
Ebbene, non può la reclamante porre a carico della C.D.T. la ricerca di quali motivi dovrebbero ricorrere
per riconoscerle ragione. Questa C.D.T. ha sempre cercato di agevolare il compito delle Società, ma la
Società deve almeno porre la C.D.T. in condizione di capire dove stia il problema e dove sia nato. Il
reclamo deve essere congruamente motivato in modo tale da esporre chiaramente quali vicende siano
state in ipotesi mal interpretate dal G.S.T. e perché la C.D.T. dovrebbe leggerle in maniera difforme da
quanto ha fatto il G.S.T..
Proprio per cercare di capire il problema esposto, la C.D.T., dato atto che il c.u. n° 1 L.N.D. del
01.07.2011 dispone che nel Campionato Provinciale Juniores Stagione Sportiva 2011/2012, possono
partecipare i Calciatori nati dall’1.1.1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età,
con facoltà di impiego di un massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota” nati dall’1.1.1991 in poi, ha
riesaminato i documenti ufficiali da cui emerge che la ASD FIUMICELLO 2004 ha schierato sin dal
primo minuto di gioco, così riconosciuti dal Direttore di Gara, i seguenti cinque calciatori nati negli anni
1991 e 1992: il n° 1, nato il 29.08.1991; il n° 4 nato il 01.10.1992; il n° 5 nato il 19.08.1992; il n° 7, nato il
23.11.1992 e il n° 10, nato il 11.02.1992.
All’8° minuto del primo tempo, la ASD FIUMICELLO sostituiva il calciatore n° 7 (fuori quota) con il n° 14
(1993). Le altre sostituzioni hanno riguardato solo calciatori del 1993 e 1994.
Nel frangente la reclamante non ha neppure esposto “chi” (tra i cinque fuori quota risultanti in distinta)
sia il “quinto” calciatore a cui fa riferimento, né “perché” quel quinto calciatore elencato tra i primi undici
non avrebbe partecipato alla gara. In tale situazione, non può la C.D.T. che dichiarare inammissibile il
reclamo.
In ogni caso, anche volendo entrare nel merito della vicenda, vale il principio portato dall’art. 35/1 C.G.S.
per cui “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno
piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Anche a volerlo considerare nel merito, dunque, il reclamo sarebbe infondato atteso che la Soc.
Fiumicello 2004 ha schierato sin dal primo minuto un calciatore in più del numero consentito, e quindi ha
fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo, ponendo così in essere una situazione
di irregolarità;
P.Q.M.
la C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo perché generico e documentalmente infondato e dispone per
l’addebito della relativa tassa.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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