DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 11/01/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/12/2011 ISERNIA FOOTBALL CLUB – LUCO CANISTRO S.R.L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 11/01/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/12/2011 ISERNIA FOOTBALL CLUB - LUCO CANISTRO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ISERNIA F.C.
- in assenza di controdeduzioni da parte della Società LUCO CANISTRO s.r.l.; osserva: La Società A.S.D. ISERNIA F.C., con il
proprio reclamo chiede che venga inflitta alla A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto
con il punteggio di 0-3, per violazione dell'art. 39 comma 5 delle N.O.I.F..
A fondamento del summenzionato reclamo, la società sostiene che:
1) in occasione dell'incontro A.S.D. ISERNIA F.C. - A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. del 3 Dicembre 2011, la A.S.D. LUCO
CANISTRO s.r.l. schierava con il n. 14 il calciatore PEDALINO Saverio, nato il 27 Giugno 1986, effettivamente
impiegandolo dal 15º minuto del secondo tempo e fino al termine della gara
2) il calciatore PEDALINO Saverio non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara medesima, perché tesserato dal
Sodalizio abruzzese, mediante trasferimento da altra Società della Lega Nazionale Dilettanti, lo stesso giorno - 3 Dicembre
2011 - in cui veniva disputata la partita del campionato nazionale dilettanti di cui è causa.
Dall'esame della documentazione esibita dalla detta Società e già in possesso di Codesto Giudice Sportivo - distinta di gioco della
società A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. e rapporto arbitrale di fine gara – emerge come le circostanze di cui al punto 1) siano
incontroverse.
Quanto al punto 2), l'Ufficio Tesseramenti LND ha, a seguito di di formale richiesta, confermato che "il calciatore PEDALINOSaverio,
nato il 27 Giugno 1986, risulta essere tesserato per la società ASD LUCO CANISTRO dal 3 dicembre 2011".
Stando, invece, al disposto dell'alt. 39 comma 5 delle N.O.I.F, il calciatore PEDALINO Saverio avrebbe potuto essere utilizzato dal
nuovo club di appartenenza solo dal giorno successivo a quello di tesseramento, essendo inequivoco il tenore della norma
summenzionata, secondo cui: ""Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la
cessionaria decorre dalla data di deposito competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo
pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico
postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo
di tesseramento".
P.Q.M.
Delibera:
- di accogliere il reclamo dell'A.S.D. ISERNIA F.C.
- di infliggere, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S., alla società A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. la punizione sportiva
della perdita della gara con il seguente punteggio: ISERNIA - LUCO CANISTRO 3-0.
- di non incamerare la tassa di reclamo.
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