LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 04/01/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta DUO’/S.S.LAZIO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 04/01/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta DUO’/S.S.LAZIO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2011 la Sig.na Roberta DUO’, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.300,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di
€.1.700,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO
CALCIO FEMMINILE,,al pagamento in favore della sig.na Roberta DUO’, della somma di €.1.700,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.