COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE PARISIO ALESSANDRO DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 DEL 10.11.2011 (Gara: NUOVA ITRI – SAN DONATO PONTINO del 5.11.2011 – Campionato Jun. Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELL’ALLENATORE PARISIO ALESSANDRO DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 DEL 10.11.2011
(Gara: NUOVA ITRI – SAN DONATO PONTINO del 5.11.2011 – Campionato Jun. Reg. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
tenuto conto che il ricorso in argomento verte sulla squalifica per 3 gare all’allenatore PARISIO ALESSANDRO e che alla luce di quanto disposto dall’art. 46 del C.G.S. non può essere preso in considerazione in quanto non sono proponibili in alcuna sede squalifiche agli allenatori inferiori ad un mese.
Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto.
La tassa reclamo va incamerata.
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