COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ EAGLES C5 APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.11.2013 A CARICO DEL CALCIATORE RACIOPPO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 13 DEL 4.11.2011 (Gara: LELE NETTUNO C5 – EAGLES C5 APRILIA del 29.10.2011 – Campionato C5 Serie D Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ EAGLES C5 APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.11.2013 A CARICO DEL CALCIATORE RACIOPPO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 13 DEL 4.11.2011 (Gara: LELE NETTUNO C5 – EAGLES C5 APRILIA del 29.10.2011 – Campionato C5 Serie D Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante ha dedotto che l’arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona dovuto alla concitazione determinatasi a seguito di una segnatura di una rete con cui la squadra di casa ha conseguito il pareggio nel periodo di recupero; rilevato, altresì, che la reclamante ha prodotto la dichiarazione con la quale il calciatore MONTEMARANO ROBERTO nato il 2.1.1980, si è dichiarato responsabile di quanto riportato nel C.U., quale motivazione della squalifica del calciatore RACIOPPO SIMONE; dichiarazione corredata da fotocopia del documento a colori del dichiarante. Considerato che il Direttore di gara ha confermato di aver identificato il calciatore RACIOPPO solo sulla base del ricordo visivo dei tratti somatici e dal confronto con il tesserino prodotto unitamente alla distinta di gara, in quanto l’autore del gesto di violenza consumata nei suoi confronti indossava il “fratino”; considerato infine che lo stesso Direttore di gara, visionando la foto del calciatore MONTEMARANO, peraltro molto chiara, non ha escluso che invece possa essere proprio lo stesso autore del gesto; ritenuto pertanto che dal complesso degli elementi acquisiti, con particolare riferimento alla dichiarazione confessoria del MONTEMARANO che appare credibile, si può escludere la responsabilità del RACIOPPO, mentre si può affermare che il responsabile del gesto sia stato proprio il calciatore MONTEMARANO e che la Commissione debba quindi annullare la sanzione irrogata dal Giudice di I grado, a cui vanno trasmessi gli atti ufficiali affinché proceda nei confronti del calciatore MONTEMARANO; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso annullando la decisione impugnata. Rimette gli atti al competente Giudice Sportivo per i provvedimenti di cui in motivazione. La tassa reclamo va restituita.
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