COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TREVI MARCO, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SERALESSANDRI RENATO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.12 A CARICO DEL CALCIATORE PRESTININZI JACOPO E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE ERASMI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 85 DEL 17.11.2011 (Gara: BARCOMURIALDINA – CIVITELLA D’AGLIANO del 13.11.2011 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TREVI MARCO, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SERALESSANDRI RENATO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.12 A CARICO DEL CALCIATORE PRESTININZI JACOPO E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE ERASMI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 85 DEL 17.11.2011 (Gara: BARCOMURIALDINA – CIVITELLA D’AGLIANO del 13.11.2011 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto opportuno stralciare la posizione del calciatore TREVI cui sono state inflitte 3 giornate di squalifica, dato l’approssimarsi della scadenza della sanzione; rilevato che il fallo da ultimo uomo concretizza senza dubbio un comportamento sleale a cui vanno aggiunte le espressioni offensive, ma che il tutto possa essere ricondotto ad un atteggiamento di protesta senza alcun intento di violenza nei confronti dell’arbitro; Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società BARCO MURIALDINA riducendo la squalifica al calciatore TREVI MARCO a 2 gare effettive. Si fa riserva di esaminare nel merito le rimanenti istanze del reclamo stesso. La tassa reclamo va restituita.
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