COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FABIO RUGGIERI (TESS. NUOVA ITRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 DEL 10.11.2011 (Gara: NUOVA ITRI – SAN DONATO PONTINO del 5.11.2011 – Campionato Jun Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FABIO RUGGIERI (TESS. NUOVA ITRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 DEL 10.11.2011 (Gara: NUOVA ITRI – SAN DONATO PONTINO del 5.11.2011 – Campionato Jun Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore RUGGERI ha contestato la decisione del Giudice Sportivo territoriale relativa alla squalifica a margine, assumendo che l’autore del gesto a lui addebitato sarebbe stato altro giocatore e che, quindi, l’arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona. Probabilmente a causa della confusione determinatasi a fine gara, dovuta ad un momento di proteste per precedenti decisioni arbitrali. Chiede, quindi, l’annullamento della sanzione inflittagli. Dall’esame degli atti ufficiali che costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), per contro, emerge chiaramente l’identificazione del ricorrente da parte dell’arbitro, quale calciatore responsabile della condotta violenta a danno dello stesso Direttore di gara alla fine dell’incontro (spintonamento ed offese). Tanto premesso, considerate insussistenti le doglianze del reclamante e congrua la sanzione comminatagli, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore RUGGERI FABIO e, per l’effetto, di confermare la squalifica fino al 30.12.11. La tassa reclamo va incamerata.
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