COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ PENTA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2014 A CARICO DEL CALCIATORE BACCI STEFANIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 3/11/11 ( Gara: Penta Pomezia – Real Torrino dell’ 29/10/11 – Campionato C 5 Serie D Fem.le )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ PENTA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2014 A CARICO DEL CALCIATORE BACCI STEFANIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 3/11/11
( Gara: Penta Pomezia – Real Torrino dell' 29/10/11 - Campionato C 5 Serie D Fem.le )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante contesta che i fatti descritti nel referto arbitrale corrispondano a quanto realmente accaduto, e ribadisce che la calciatrice Bacci avrebbe soltanto reagito verbalmente all'atteggiamento provocatorio assunto dall'Arbitro nei suoi confronti.
Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, dopo essere stata espulsa per doppia ammonizione, la giocatrice Stefania Bacci gli aveva rivolto, dagli spalti, reiterati insulti. Al termine dell'incontro, mentre egli si accingeva ad attraversare gli spalti – percorso questo obbligato per raggiungere il suo spogliatoio – la stessa giocatrice, se pur trattenuta da alcuni spettatori, lo aveva colpito con un pugno sul fianco sinistro, provocandogli un leggero dolore. Successivamente mentre egli si stava incamminando verso gli spogliatoi, la Bacci, posizionata sulla rampa per i portatori di handicap, dall'alto, gli aveva sputato contro ripetutamente, attingendolo una volta sul capo e tre volte sulla spalla destra.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del comportamento offensivo, violento ed oltraggioso posto in essere dalla giocatrice; sicchè ritenuta del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità dei fatti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, questa Commissione
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto conferma la squalifica della calciatrice BOCCI STEFANIA
fino al 30 giugno 2014.La tassa di reclamo va incamerata.
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