COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ CORCOLLE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE SCANDURRA MICHEL E DI QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI COLA PAOLO, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. CORCOLLE CALCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 10/11/11 ( Gara: Corcolle Calcio – Colonna del 5/11/11 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ CORCOLLE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE SCANDURRA MICHEL E DI QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI COLA PAOLO, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. CORCOLLE CALCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 10/11/11 ( Gara: Corcolle Calcio – Colonna del 5/11/11 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha richiesto una riduzione delle sanzioni, deducendo che i propri sostenitori avevano soltanto manifestato dissenso nei confronti dell'Arbitro, ma senza alcun atteggiamento di minaccia; che il calciatore Scandurra, al termine del primo tempo, aveva istintivamente calciato il pallone, quale gesto di stizza per il risultato negativo, ma non contro il Direttore di gara; che il calciatore Di Cola, in quanto capitano, aveva chiesto spiegazioni all'Arbitro in forma veemente, ma senza avere alcun contatto fisico con quest'ultimo. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano descritti dettagliatamente sia il comportamento dei sostenitori e dei dirigenti della Soc. Corcolle, che il comportamento dei calciatori Scandurra e Di Cola. In particolare, l'Arbitro ha riferito che al termine del primo tempo un gruppo di sette tifosi del Corcolle, che sostavano dinanzi al cancello (chiuso) del recinto di gioco gli aveva rivolto ripetuti insulti e pesanti minacce; precisando che detti sostenitori si erano poi allontanati spontaneamente, allorquando sul posto erano giunte le forze dell'ordine. L'Arbitro ha riferito inoltre che, alla fine del primo tempo le chiavi del suo spogliatoio gli erano state consegnate con molti minuti di ritardo. Il Direttore di gara ha infine lamentato la totale mancanza di acqua calda nello spogliatoio. Per quanto concerne il calciatore Di Cola, l'Arbitro ha precisato nel suo rapporto che, dopo essere stato ammonito per proteste, il giocatore lo aveva insultato e minacciato, poggiando poi la sua fronte su quella dell'Arbitro, con atteggiamento provocatorio e minaccioso, tanto da rendere necessario l'intervento dei compagni per allontanarlo. Quanto al giocatore Scandurra, il Direttore di gara ha riferito che, dopo aver fischiato la fine del primo tempo, alla richiesta di consegna del pallone, il suddetto calciatore aveva reagito, calciandogli contro con violenza e volutamente il pallone, che lo aveva colpito sul braccio sinistro, provocandogli lieve dolore. Subito dopo, in preda ad una crisi di nervi, lo stesso giocatore lo aveva insultato ripetutamente, rammaricandosi di non averlo “preso” in testa, venendo poi allontanato a viva forza dai compagni fuori dal campo. Alla luce di quanto dichiarato dall'Arbitro, risulta quindi comprovato il comportamento riprovevole dei calciatori Di Cola e Scandurra e pertanto questa Commissione ritiene del tutto congrue le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Si ritiene invece di rivisitare parzialmente la sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Corcolle Calcio per il comportamento dei propri sostenitori e Dirigenti; e ciò, al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva per simili fattispecie. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo relativo all'ammenda a carico della SOC. CORCOLLE CALCIO e per l'effetto, riduce la stessa da € 300,00 a € 200,00 di respingere il reclamo relativo ai calciatori DI COLA PAOLO e SCANDURRA MICHEL, confermando le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va restituita.
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